La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, stabilito che per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le quali le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000€ sono obbligate a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo l'ente è tenuto a non procedere al pagamento e ad accantonare le somme dovute per la soddisfazione del debito segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ove, nei termini previsti dalla norma, l'Agente della Riscossione notifichi l’atto di pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’ente procede a pagare direttamente al concessionario della riscossione le somme pignorate e, ove l’importo del pagamento sia eccedente l’inadempienza, a versare le somme residue al beneficiario.
Sospensione sino al 31 agosto
In tale quadro normativo a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL 34/2020) e fino al 31 agosto 2020, l'Inps informa che procederà al pagamento di somme e prestazioni superiori a 5mila euro anche nei confronti di soggetti che risultino inadempienti al versamento dei debiti esattoriali senza, quindi, procedere ad alcun accantonamento delle somme dovute.
A tal fine le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se al 19 maggio 2020 l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento al debitore. Eventuali accantonamenti effettuati per effetto di inadempienza del beneficiario, per i quali non sia pervenuto atto di pignoramento alla data del 19 maggio 2020, sono pertanto resi disponibili per il pagamento a favore del beneficiario medesimo. Restano validi ed efficaci gli accantonamenti effettuati dall'Ente ove siano stati invece notificati gli atti di pignoramento da parte del concessionario della riscossione entro il 19 maggio 2020.
Documenti: Messaggio inps 2255/2020