Disoccupazione, Al via le domande per l'Assegno di ricollocazione

Vittorio Spinelli Mercoledì, 30 Novembre 2016
Decolla ufficialmente il Portale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro prevista dal Jobs Act. Sul sito i lavoratori potranno dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro e chiedere l'assegno di ricollocazione.
Al via il sito dell'Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro (Anpal). Il Ministero del Lavoro ha comunicato ieri il debutto ufficiale del sito dell'Anpal dal quale i lavoratori disoccupati potranno effettuare la Did, la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro, uno degli elementi essenziali per certificare lo stato di disoccupazione come rivisto dal Jobs Act, e chiedere, se ne ricorrono i requisiti, l'assegno di ricollocazione, la misura prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015 sarà istituita, a domanda, in favore dei lavoratori percettori della NASpI da oltre quattro mesi per agevolare la ricerca di un posto di lavoro. 

L'accertamento dello Stato di disoccupazione
 L'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015, come noto, ha mutato i requisiti per accertare lo stato di disoccupazione. Dal 24 Settembre 2015 si considerano disoccupati i soggetti privi di occupazione che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (la DID). La Did, comunica l'Anpal, può essere resa in due modi: sul sito dell'Anpal per i soggetti senza lavoro che non percepiscono i sostegni al reddito oppure può essere assolta automaticamente ove il lavoratore privo di impiego abbia presentato all'Inps domanda di sostegno al reddito (Naspi, Dis-Coll o indennità di mobilità). Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito, ricorda il Ministero del Lavoro, non deve rendere la DID sul portale Anpal, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di Naspi , di DIS-COLL, cioè l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, o di indennità di mobilità equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l'impiego. La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Il soggetto per confermare lo stato di disoccupazione dovrà successivamente alla DID rivolgersi ai centri per l'impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l'inserimento nel mercato del lavoro. 

Nelle more della messa a regime del portale Anpal e della cooperazione applicativa con i portali regionali, la persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro  anche sui portali regionali, laddove già previsto dai sistemi informativi regionali o recandosi personalmente presso il centro per l'impiego.

Prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie 
Per ottenere prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie, chi si trova in condizione di "non occupazione" e non cerca lavoro, non deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro. La condizione di "non occupazione" è la condizione di coloro che non sono occupati in un'attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di "non occupazione" che può essere autocertificata dall'utente (art. 19 comma 7 del d. lgs. 150/2015), autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare. (Cfr: Circolare Ministero del Lavoro 34/2015).

L'assegno di ricollocazione
Con il debutto del Sito dell'Anpal decolla anche l'assegno di ricollocazione. La richiesta di assegno è volontaria e può essere presentata registrandosi sul portale dell'Anpal. Si tratta di una misura disponibile nei confronti dei lavoratori disoccupati che ricevono la Naspi da oltre 4 mesi per aiutarle a trovare più facilmente un'occupazione.L'ammontare dell'assegno è proporzionato al profilo di occupabilità della persona disoccupata. L'assegno, che verrà concretamente pagato non alla persona, ma all'ente che le eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, può essere utilizzato sia presso un centro per l'impiego, anche diverso da quello dove si è stipulato il patto di servizio, sia presso un servizio accreditato ai servizi per il lavoro. E consiste in un importo, che può variare da 250 a 5000 euro, secondo il profilo di occupabilità e la tipologia del contratto, da utilizzare presso operatori del mercato del lavoro, pubblici o privati (la lista dei soggetti che possono erogare il servizio è disponibile nell'Albo nazionale dei soggetti accreditati per i servizi del lavoro ed è qui disponibile).

Il servizio di assistenza intensiva va richiesto entro due mesi dal rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabili nel caso in cui l'assegno non sia stato consumato per intero. Durante il servizio di assistenza alla ricollocazione si sospendono le misure previste dal patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Il servizio di assistenza prevede l'affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell'assegno e la proposta di un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione.Nel caso la persona ottenga un'assunzione in prova o a tempo determinato, il servizio viene sospeso, per riprendere se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore a sei mesi.

Come richiedere l'assegno di ricollocazione 
Il disoccupato che riceve la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) matura il diritto a richiedere l'assegno di ricollocazione al termine del quarto mese di disoccupazione. L'Anpal invierà, quindi, all'interessato una comunicazione che la informa di avere maturato il diritto all'assegno e la indirizza al portale Anpal per farne richiesta. La richiesta potrà essere anche presentata recandosi presso un centro per l'impiego. Contestualmente alla richiesta di assegno, la persona sceglierà la sede dell'ente presso cui ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione e prende appuntamento: la sede scelta è tenuta a erogare il servizio. 

Entro sette giorni solari dalla richiesta, l'assegno verrà rilasciato o negato (in questo caso con un provvedimento motivato sul sistema Anpal). Ottenuto l'assegno, il lavoratore dovrà recarsi presso l'ente all'appuntamento fissato, durante il quale le verrà assegnato il tutor. Si potrà cambiare una sola volta l'ente, durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del programma di ricerca intensiva o durante la gestione dei servizi di assistenza alla ricollocazione. In questa prima fase, ricordano dal Ministero del Lavoro, sarà introdotto a livello sperimentale su un campione statistico di circa 30 mila beneficiari, grazie ad uno stanziamento pari a 200 milioni di euro per il 2017. A regime riguarderà una platea di 800-900 mila persone

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