Le misure di condizionalità
Com'è noto il soggetto privo di occupazione lavorativa che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa può ottenere lo stato di disoccupazione recandosi presso il competente centro per l'impiego e stipulando il patto di servizio personalizzato. La stipula del patto di servizio personalizzato è, peraltro, un obbligo per i titolari di prestazioni di sostegno al reddito come in particolare Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità.
Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare: a) ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; b) ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonchè; c) all'accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione. La violazione del patto è fonte di precise responsabilità ed il disoccupato rischia da una riduzione dell'indennità alla decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione nei casi più gravi o di ripetute violazioni delle regole.
L'offerta di lavoro congrua
Ebbene il decreto ministeriale ridefinisce il concetto di congruità dell'offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 150/2015 che demandava ad un accordo tra Anpal e Ministero del Lavoro la fissazione dei nuovi parametri in sostituzione del previgente criterio fissato dall'articolo 41 della legge 92/2012.
In particolare l'«offerta di lavoro congrua» viene graduata sulla base della durata della disoccupazione (da meno di 6 mesi a più di 12 mesi), della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dal soggetto disoccupato e della distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con mezzi pubblici. Se il soggetto è percettore di un trattamento di sostegno al reddito l’entità della retribuzione dell’offerta deve essere, inoltre, almeno il 20% più alta dell'indennità nell'ultimo mese precedente. La tavola sottostante mostra le combinazioni che rendono un'offerta di lavoro congrua.
Tre le ipotesi: per il disoccupato fino a 6 mesi mesi, l’offerta è congrua quando il luogo di lavoro dista non più di 50 km dal domicilio (35 km in mancanza di mezzi pubblici) o sia raggiungibile in media in 80 minuti con mezzi pubblici e sia compresa nei settori individuati nel patto di servizio personalizzato; per il disoccupato da 6 a 12 mesi fermo restando i requisiti della distanza dal domicilio l'offerta può riguardare anche settori contigui a quelli individuati nel patto di servizio personalizzato; per il disoccupato oltre 12 mesi, l’offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio (56 km se mancano i mezzi pubblici) o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici e l'offerta può riguardare qualsiasi settore lavorativo.
Oltre alle indicate caratteristiche l'offerta deve avere ad oggetto un rapporto a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata di almeno tre mesi; essere a tempo pieno o tempo parziale non inferiore all’80% dell’ultimo contratto di lavoro; prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva.
Giustificati motivi di rifiuto
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo da comunicare e documentare entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.
In particolare il giustificato motivo ricorre in caso di: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile e richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) gravi motivi familiari documentati o certificati; e) casi di limitazione legale della mobilita' personale; f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua. Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne da' comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, potrà chiedere di essere sentito.
Documenti: Il decreto del ministero del lavoro 10 Aprile 2018