L'Inps spiega, inoltre, che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro (il cui importo è pari alla metà dell'assegno emergenziale, comprensivo della contribuzione figurativa), dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo. Qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’Istituto avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.
L'Assegno emergenziale
L'assegno emergenziale è un sussidio integrativo riconosciuto dal Decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act), in aggiunta al trattamento di disoccupazione ordinaria, in favore dei lavoratori dipendenti licenziati del settore bancario e del credito cooperativo che non possiedono i requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario di solidarietà di settore. La prestazione è erogata in sussistenza e persistenza della condizione di disoccupazione involontaria ed è corrisposto ad integrazione della Naspi per la durata massima di 24 mesi. In caso di fruizione dell’assegno emergenziale è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal fondo. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione emergenziale. Come precisato nella Circolare Inps n. 213/2016, il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno emergenziale che della contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato.
Documenti: messaggio inps 2655/2017; Circolare Inps 213/2016