Ecco gli sgravi contributivi per chi assume i beneficiari dell’assegno di inclusione

Martedì, 02 Gennaio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. A partire da quest’anno i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio contributivo del 100% (50% nelle assunzioni a termine), per 12 mesi, in caso di assunzione di un soggetto fruitore di Sfl (supporto per la formazione e lavoro) o Adi (assegno d'inclusione).

Via libera dell’Inps agli sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato che assumano percettori del supporto per la formazione e lavoro (Sfl) o dell'Assegno d'inclusione (Adi). Lo sgravio è del 100% della contribuzione IVS dovuta dal datore di lavoro entro un limite massimo di 8.000€ annui per i primi 12 mesi. Se l’assunzione avviene a termine lo sgravio si dimezza al 50% ma può essere esteso di ulteriori 12 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del termine.  Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 111/2023 in cui spiega che la novità si applica con riguardo alle assunzioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La novità è frutto della Riforma del Reddito di Cittadinanza (Rdc) che ha chiuso definitivamente i battenti il 31 dicembre 2023. Al suo posto, sono stati introdotti il Sfl a partire dal 1° settembre 2023 e l'Adi dal 1° gennaio 2024. Sono stati riformati anche gli incentivi riconosciuti a favore dei datori di lavoro con l’obiettivo di promuovere  l'inserimento nel mercato del lavoro dei componenti del nucleo familiare avviabili al lavoro che beneficiano di queste due misure.

Rapporti incentivati

L’Inps spiega che l'incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato anche a tempo parziale e a tempo determinato compreso l’apprendistato. Il beneficio si applica anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato. Sono incentivabili anche i rapporti di lavoro in somministrazione con la sola eccezione dei rapporti di lavoro intermittente e i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.  

L'assunzione, spiega l’Inps, deve coinvolgere soggetti fruitori del Sfl o Adi, non è sufficiente la mera presentazione della domanda o il diritto. Il lavoratore, in altri termini, deve essere percettore della misura alla data della prima assunzione incentivata. Questo vincolo non è richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

Datori di lavoro

Possono accedere all’incentivo solo i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dall’assunzione o meno della qualifica di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni. L'Inps specifica che per poter accedere all'incentivo, i datori di lavoro devono inserire l'offerta di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), sottolineando l'importanza di un collocamento "telematico" per beneficiare dell'agevolazione.

Misura e durata

L’incentivo sgrava la quota di contribuzione IVS a carico del datore di lavoro per una durata massima di 12 mesi dall’assunzione e per un importo massimo pari ad 8.000€ su base annua (cioè 666,66€ al mese o 21,50€ al giorno). In caso di assunzione a tempo parziale l’incentivo viene proporzionalmente ridotto.

In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale) l’incentivo si dimezza del 50%. Spetta, pertanto, non oltre la durata del rapporto di lavoro nella misura del 50% della contribuzione datoriale ed entro un massimo di 4.000€ su base annua (333,33€ al mese o 10,75€ al giorno). Al datore di lavoro spettano, tuttavia, altri 12 mesi di incentivazione a misura piena dalla data di trasformazione di un contratto a termine in corso di svolgimento in un contratto a tempo indeterminato. In questa ipotesi, pertanto, l’incentivo può durare fino ad un massimo di 24 mesi anche se con incentivazioni diverse (50% della contribuzione datoriale per il periodo di lavoro a termine; 100% della contribuzione datoriale per i successivi 12 mesi dalla trasformazione). In tale ipotesi, peraltro, non è necessario che il lavoratore sia fruitore del Sfl o dell’Adi al momento della trasformazione.

Intermediazione

L’Inps spiega che oltre all’incentivazione offerta al datore di lavoro il legislatore ha previsto anche:

  • A favore delle agenzie per il lavoro un contributo pari al 30%, per ogni soggetto assunto, dell’incentivo fruito dal datore di lavoro, cioè massimo 2.400€ (30% di 8.000€) o 1.200€ (30% di 4.000€) a seconda rispettivamente di un’assunzione a tempo indeterminato o a termine per l’attività di intermediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva;
  • A favore dei patronati, degli enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali che svolgono attività finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro dei disabili un contributo pari rispettivamente al 60% dell’intero incentivo riconosciuto al datore di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e dell’80% in caso di assunzione a termine o stagionale.

Divieto di licenziamento

Un divieto di licenziamento è in vigore nei 24 mesi successivi all'assunzione, e nel caso di licenziamento in questo periodo, il datore di lavoro è tenuto a restituire l'incentivo ricevuto, maggiorato delle sanzioni civili. Questa regola non si applica se il licenziamento avviene per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (salvo sia dichiarato illegittimo in sede giudiziale). La restituzione scatta altresì in caso di recesso dal contratto di apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione; recesso da contratto da parte del datore di lavoro durante il periodo di prova; dimissioni del lavoratore per giusta causa. La restituzione, tuttavia, non si estende anche alle agenzie di intermediazione.

Documenti: Circolare Inps 111/2023

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