Le indicazioni riguardano la proroga dell'indennizzo covid-19 in favore dei professionisti iscritti ad ordini e collegi a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza istituito dall'articolo 44 del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia") per il mese di marzo e poi prorogato anche per i mesi di aprile e maggio dall'articolo 78 del DL 34/2020. Il DM conferma in particolare l'importo e le modalità di erogazione del bonus per la mensilità di aprile (per maggio occorrerà un altro decreto) che resta pari a 600 euro esentasse.
Modalità di erogazione
Due le modalità di erogazione: a) per i professionisti già beneficiari del bonus di marzo l'erogazione della mensilità di aprile avverrà automaticamente (non serve nuova domanda) da parte della Cassa Professionale; b) per i professionisti non beneficiari della prestazione a marzo occorre presentare apposita domanda alla Cassa Professionale di appartenenza dall'8 giugno 2020 all'8 luglio 2020.
Nuovi soggetti
I soggetti di cui al punto b) devono ssere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
A) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
B) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 Aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Sono ammessi anche gli iscritti nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 a condizione di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi.
Si tratta, sostanzialmente, dei medesimi requisiti richiesti per la mensilità di marzo anche se viene esplicitato che il reddito di riferimento è quello professionale e non quello complessivo (come previsto nel decreto precedente). I richiedenti, inoltre, non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono aver percepito o percepire le indennità covid-19 ad altro titolo (compresa quella per il lavoro domestico) né essere percettori di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza. A differenza di marzo si chiarisce che i richiedenti non devono risultare titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento della domanda.
Si rammenta, inoltre, che è stato cancellato il riferimento relativo all'esclusività dell'iscrizione come requisito per la concessione del bonus (a seguito dell'abrogazione dell'articolo 34 del DL 23/2020 ad opera del succitato articolo 78 del Dl 34/2020).
Documenti: DM 29.5.2020; DM 28.3.2020