La prestazione è stata introdotta dalla legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016) per il triennio 2016/2018, nel limite di 10 milioni di euro annui. Scopo della prestazione è risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, agli eredi di vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani (scarico, trasbordo, deposito, movimento di merci ecc.). Per il diritto alla prestazione, non è necessario che la vittima fosse assicurata all’Inail e serve fare domanda, da ciascuno degli eredi, da inviare tramite Pec o raccomandata a/r alla sede centrale Inail.
Pertanto, hanno diritto gli eredi, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. La domanda deve essere presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
L’Inail sottolinea l’importanza del rispetto del termine del 28 febbraio per la presentazione delle richieste, tenuto conto che il Fondo ministeriale opera soltanto per il triennio 2016-2018 e precisa inoltre che alla richiesta dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto alla prestazione e la somma dovuta.
L’importo della prestazione sarà stabilito dall’Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, rispettando il limite di spesa di 10 milioni di euro, stanziati per il 2018.
Documenti: La Circolare Inail 8/2018