La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate). Con la legge di bilancio per il 2018 la misura è stata prorogata di un anno nei confronti dei nuovi iscritti alla previdenza agricola nel 2018. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni.
La misura dell'esonero
L'esonero è riconosciuto in un importo pari al 100% della contribuzione IVS per i primi tre anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti per poi scendere al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto anno. La misura è particolarmente vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica (pari al 24% per il 2018), dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione. Non sono oggetto dello sgravio contributivo: a) il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; b) il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Condizioni
L'esonero resta incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'Inps precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria: l'agevolazione non può pertanto superare 15mila euro. Al fine della verifica del contenimento del beneficio entro l'indicato limite, l'Inps terrà conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei due anni successivi (2019 e 2020). A partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
Domanda telematica
Per fruire dell'incentivo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo. La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”. La domanda deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l’attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
Documenti: Circolare Inps 36/2018