Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 79,22. Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere a base di calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a euro 16.636,20 e a 30.895,80 euro.
Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e minima annua (euro 16.636,20), la retribuzione massima annua è così fissata: 1) comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95; 2) primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88; 3) altri ufficiali, euro 34.294,34.
Settore agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) è effettuato sulla retribuzione annua convenzionale di euro 25.106,52; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), la retribuzione effettiva è compresa nei limiti previsti per il settore industriale.
Medici e tecnici radiologi (raggi X). Varia anche la retribuzione annua d'assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 61.692,73 con effetto sempre dal 1° luglio 2020.
Assegni continuativi mensili. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 oscillano da 307,35€ a 1.781,92€ per il settore industria e da 384,97€ a 1.855,06€ per il settore agricoltura. Gli importi sono indicati in tabella.
Assegni continuativi Mensili Inail | ||
% di Inabilita' | Importi dal 1.7.2020 al 30.6.2021 | |
Art 235 (settore agricoltura) | Art 124 (settore industria) | |
dal 50 al 59% | € 384,97 | € 307,35 |
dal 60 al 79% | € 537,20 | € 431,21 |
dall'80 all'89% | € 922,28 | € 800,62 |
dal 90 al 100% | € 1.307,02 | € 1.233,46 |
100% + a.p.c | € 1.855,06 | € 1.781,92 |
Assegno per assistenza personale continuativa. L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal 1° luglio, ammonta a euro 547,75.
Assegno una tantum L'assegno spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore, nei settori industria e agricoltura. A seguito dalla legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018), dal 1° gennaio 2020 l'importo dell'assegno è salito a 10 mila euro e dal 1.7.2020 viene rivalutato nella misura dello 0,5%: pertanto il valore è pari a 10.050€. Per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive l'importo dell'assegno resta rapportato alla retribuzione di euro 61.692,73: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.
Incollocabilità L'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail sale dal 1.7.2020 a 263,37€ al mese.
Sconti per le imprese Infine un ulteriore Dm Lavoro-Economia del 19 giugno 2020 pubblicato ieri nella sezione pubblicità notizia del dicastero di Via Veneto riconosce anche nel 2020 lo sconto sui premi dovuti all'INAIL per le aziende operative da almeno un biennio, che hanno eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d'igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (dlgs n. 81/2008). Lo sconto è applicato in misura variabile, cioè, tra il 28 (imprese fino a 10 lavoratori) e 5 per cento (imprese con oltre 200 lavoratori) a condizione del possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e del rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.