La rivalutazione
Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte. Il tasso viene fissato con la classificazione aziendale; la retribuzione, invece, è quella effettivamente erogata ai lavoratori, se non inferiore a quanto fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento dell'Istat che per l'anno 2021 è risultato negativo (-0,3%). Di conseguenza resta confermato anche nel 2021 il minimo di retribuzione per dello scorso anno: 48,98 euro, cioè il 9,5% dell'importo del minimo Inps in vigore al 1° gennaio 2021 e pari a 515,58 euro mensili. Rapportato a mese, calcolato cioè su 26 giorni, il minimale assume il valore di 1.273,48 euro. Per i lavoratori agricoli l'importo giornaliero è, invece, sganciato dal minimale e pari a 43,57€.
Part-time
A proposito dei lavoratori part-time, l'Inail ricorda che la retribuzione da prendere a base di calcolo dei premi, nelle ipotesi di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Sulla base dell'orario normale di lavoro, che è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2021 risulta pari a euro 7,35, ossia pari a 48,98 x 6 giorni : 40 ore.
Retribuzioni Convenzionali
La Circolare, inoltre, riepiloga i premi dovuti per quelle categorie di lavoratori il cui calcolo dei premi assicurativi Inail è sganciato dalla retribuzione effettiva e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Rientrano in questa categoria i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Questi soggetti pagano i contributi inail sulla base di 1/300 del minimale della rendita e, pertanto, la retribuzione su cui versare i premi assicurativi nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 sale a 55,45 euro al giorno (1.386,35€ al mese). Anche i lavoratori dell’area dirigenziale hanno una retribuzione per il calcolo dei premi agganciata alla misura della rendita Inail (1/300 del massimale della rendita annuo). Pertanto il valore giornaliero per il pagamento del premio è pari a 102,48€ (12,81€ all'ora in caso di rapporto di lavoro part-time) per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020.
Parasubordinati
La base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. In tal caso, la rivalutazione è effettuata proprio con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno. Per il secondo semestre del 2020 fino al 30 giugno i premi andranno calcolati rispettando il minimale mensile di 1.386,35 euro e il massimale mensile di 2.574,65 euro.
Artigiani
Per gli artigiani i premi assicurativi sono fissati in misura annuale e a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta (comunque non inferiore al minimale previsto per la generalità dei dipendenti) e alla classe di rischio in cui è collocata la lavorazione svolta (secondo una classificazione in nove classi della Tariffa Inail). La retribuzione annua di riferimento nel 2021 è pari a 14.694,00 euro (cioè euro 48,98 x 300); mentre i premi dovuti a persona sono fissati nei seguenti importi: classe di rischio 1 = euro 82,30; classe 2 = euro 133,70; classe 3 = euro 190,20; classe 4 = euro 278,30; classe 5 = euro 409,50; classe 6 = euro 508,30; classe 7 = euro 67530; classe 8 = euro 782,50; classe 9 = euro 1.457,30.