Tutele COVID-19
Il documento illustra, in particolare, le tutele azionabili in caso di mancato riconoscimento dell'indennizzo di 600 euro previsto per il mese di marzo ai sensi del DL Cura Italia (e confermato anche per Aprile e Maggio dal DL 34/2020) in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcune di queste istanze sono state respinte per il mancato riscontro nelle banche dati dell'Inps (e/o degli altri enti previdenziali) di una o più condizioni previste dalla legge.
L'Inps ne ha dato informazione ai richiedenti e ai Patronati tramite SMS ed email; le relative motivazioni sono disponibili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” alla voce “Esiti” accessibile sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN. In taluni casi, peraltro, sono stati inviati solo degli esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.
Riesame su Domanda
Ebbene l'Inps informa che sia nel caso di reiezione che di preavviso di reiezione il cittadino e/o il patronato possono presentare un'istanza di riesame al fine di portare all'attenzione all'Istituto elementi conoscitivi e/o segnalare errori utili all'accoglimento della domanda. L'istanza di riesame può essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuta conoscenza del rigetto o del preavviso di rigetto (per quelle già rifiutate il termine di 20 giorni decorre dalla data di pubblicazione del messaggio, quindi entro il 20 giugno 2020): l'Inps procederà, in tal caso, ad un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento, in regime di autotutela, della domanda. In caso di inazione la domanda sarà definitivamente respinta e l'interessato potrà proporre esclusivamente ricorso di natura giudiziaria (non è ammesso il ricorso amministrativo).
L’utente può inviare la richiesta di riesame attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. In alternativa è disponibile una apposita email istituzionale per ciascuna sede Inps territoriale, indicata nel messaggio stesso.
Operai agricoli
Per gli operai agricoli a tempo determinato è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire all’interessato di segnalare le informazioni per il riesame dell’istanza. In particolare, considerato che il mancato raggiungimento delle 50 giornate di lavoro nell'anno 2019 potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini legali di scadenza delle denunce di manodopera relative all’anno 2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile da parte del datore di lavoro di denunce di manodopera tardive (denunce relative all’anno 2019 inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite. In tal caso per velocizzare il supplemento di istruttoria la verifica delle 50 giornate di lavoro nell'anno 2019 avverrà sulla base delle giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicati con valore di notifica dal 1° giugno al 16 giugno 2020.
Riesame d'Ufficio
Non è richiesta istanza di riesame nei casi in cui il bonus di 600 euro sia stato negato: a) per titolarità di assegno ordinario di invalidità (a seguito del mutato orientamento legislativo previsto con il DL 34/2020); b) per le domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, il cui esito negativo sia stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens; c) per domande presentate erroneamente in una categoria di appartenenza sbagliata. In questi casi l'Inps ha provveduto d'ufficio al riesame dell'Istanza e, quindi, al riconoscimento del bonus.
Documenti: Messaggio Inps 2263/2020