Tutele rafforzate
Nello specifico la novella dispone per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico.
L'equiparazione, questa volta, opererà a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Si introducono, inoltre, anche due ulteriori elementi di novità: 1) il periodo di assenza con tutela economico-previdenziale non può essere computato ai fini del comporto; 2) l'indennità economica di malattia non rileva ai fini della decurtazione dell'indennità di accompagnamento (effetto che si sarebbe verificato in assenza di esclusione per degenze in strutture pubbliche superiori a 29 giorni).
La disposizione rinnova, infine, il diritto per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Effetti retroattivi
Anche se il dl n. 41/2021 è entrato in vigore il 23 marzo 2021 viene specificato che le due proroghe hanno effetto dal 1° marzo 2021 in continuità con la disposizione della legge n. 178/2020 che prevedeva, come detto, la tutela fino al 28 febbraio 2021.
Lavoratori Fragili
Resta inteso che i lavoratori cd. fragili, rientranti nelle sopra richiamate tutele, sono coloro: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.