Le disposizioni da ultimo richiamate hanno infatti riconosciuto un indennizzo per il mese di marzo (ma sicuramente la misura sarà prorogata anche per i mesi successivi stante la gravità dell'emergenza epidemiologica) pari a 600 euro esente da qualsiasi imposizione fiscale. Nel dettaglio queste le categorie di personale comprese nel beneficio:
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS
Potranno presentare domanda: 1) i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 2) i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 3) i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti dell'INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. casse professionali) ad esclusione della gestione separata dell'Inps (evidentemente per i soli autonomi di cui al punto 3). Dal beneficio restano, quindi, esclusi i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza privatizzate ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n.103 (es. Avvocati, Architetti, etc.) che, come noto, non hanno ottenuto neanche il congedo parentale straordinario di 15 giorni. La tutela di questi soggetti resta, pertanto, lasciata all'iniziativa delle singole casse previdenziali. Per loro è stato istituito comunque un ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, con una dotazione pro-capite molto inferiore e con tempi, criteri e modalità di attribuzione lasciati all’incertezza.
Lavoratori stagionali del turismo
L'indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli
L'indennità è attribuita anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali (compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti) purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
L'indennità è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: 1) almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; 2) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; 3) detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Niente cumulo
Ai sensi dell'articolo 31 del DL 18/2020 le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Le indennità saranno invece cumulabili con i normali trattamenti di disoccupazione ordinaria (es. Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola) in presenza dei rispettivi requisiti di legge.
Come si fa domanda
La domanda di accesso al beneficio si presenterà telematicamente all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Documenti: Messaggio inps 1288/2020