Bonus assunzioni
I chiarimenti riguardano le modalità applicative dell'esonero contributivo introdotto dagli articoli 6 e 7 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 in vigore dallo scorso 15 agosto 2020. Si applica, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in regime di part-time), con esclusione dei contratti di apprendistato (tutte le tipologie) e dei contratti di lavoro domestico, effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. L'agevolazione riguarda tutti i datori di lavoro privati (sono inclusi anche i professionisti e gli enti morali) per l'assunzione di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro (salvo che il precedente contratto sia a termine e ne sia fatta la trasformazione a tempo indeterminato). Il bonus si applica anche alle assunzioni delle cooperative di lavoro, nonché a scopo di somministrazione (solo assunzioni a tempo indeterminato). Non rientra fra le tipologie dei rapporti incentivati, l'assunzione con contratto intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.
La misura
Il bonus consiste nel riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro sui nuovi assunti, nel limite massimo di 671,66 euro mensili. In caso di rapporti instaurati e/o risolti nel corso del mese, il limite va riproporzionato considerando 21,66 euro al giorno. La durata dell'esonero è di massimo sei mesi, ridotta a tre mesi nei settori turismo e stabilimenti balneari (nei quali sono agevolate le assunzioni a termine e stagionali). Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).
Settore del turismo
Nel settore del turismo l'agevolazione raddoppia. Il datore di lavoro ha, infatti, diritto all'esonero anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tal caso l'incentivo ha durata pari al periodo dei contratti stipulati entro un massimo di 3 mesi. Se successivamente il datore di lavoro trasforma un predetto contratto a tempo determinato (che ha già fruito dell'agevolazione trimestrale) in un contratto a tempo indeterminato ha diritto ad un esonero aggiuntivo di ulteriori sei mesi, per un massimo complessivo, pertanto, pari a nove mesi.
Modalità di fruizione
Al pari di altri esoneri il datore di lavoro che intende accedere allo sgravio deve prima produrre apposita domanda all'INPS tramite il portale delle agevolazioni (ex DiResCo) utilizzando il modulo "DL104-ES". In seguito all’autorizzazione da parte dell'ente previdenziale il datore potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) a partire dal flusso di competenza di novembre 2020 (gli arretrati potranno essere recuperati sino al flusso di competenza relativo a gennaio 2021).
Documenti: Circolare Inps 133/2020