Stop all’accesso libero ad opzione donna. Da quest’anno il pensionamento anticipato potrà essere richiesto solo dalle lavoratrici che assistono un familiare disabile, abbiano un’invalidità civile almeno del 74% o concludano il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 25/2023 in cui illustra i nuovi requisiti per il pensionamento anticipato dopo la proroga della legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023). Cambiano anche i requisiti anagrafici: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022.
La stretta
La Finanziaria 2023, come noto, ha prorogato il regime sperimentale di un anno legandolo, tuttavia, ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda (similmente a quanto avviene per ape sociale e per i cd. precoci).
In particolare occorre ritrovarsi in uno dei seguenti profili di tutela:
- svolgere assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
Requisiti anagrafici
Possono fare domanda le lavoratrici in possesso di 60 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni.
L’ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, può accedere con 58 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a prescindere dal numero di figli.
Finestra mobile
Resta confermato il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. finestra mobile). In particolare il differimento è pari a: a) 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti; b) 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.
La verifica delle sopra richiamate condizioni soggettive, spiega l’Inps, va effettuata esclusivamente al momento della presentazione della domanda di pensione. In altri termini non è necessario che sussistano al 31 dicembre 2022 o al momento dell’apertura della finestra mobile (se la domanda è presentata prima).
Situazioni di crisi
Particolare attenzione va posta ai criteri per la concessione del trattamento alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi. L’Inps spiega che la norma si applica alle (sole) lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Riguarda, pertanto, solo le lavoratrici di aziende di maggiori dimensioni (es. con un numero di dipendenti non inferiore a 250, localizzate in più regioni d’Italia o di rilevante interesse nazionale) in situazione di crisi economica che abbiano avviato il procedimento di confronto presso il Mise.
In particolare:
- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione (in tal caso risulta possibile anche dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro);
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento (non è ostativa, invece, una rioccupazione a tempo determinato, contratti occasionali o un’attività autonoma).
La domanda di pensionamento, in ogni caso, deve pervenire prima della chiusura del tavolo di crisi. In caso contrario si perde il diritto alla pensione opzione donna.
A tal fine l’Istituto spiega che provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.
Cristallizzazione del diritto
Come in passato vale la regola secondo cui se i requisiti anagrafici e contributivi sono perfezionati entro il 31 dicembre 2022 la domanda di pensionamento può essere presentata in qualsiasi momento successivo (cd. «cristallizzazione del diritto a pensione»). Quindi non solo nel 2023 ma anche nel 2024 o nel 2025. Siccome la verifica dei «requisiti soggettivi» indicati dalla norma va effettuata al momento della presentazione della domanda di pensionamento sarà possibile fruire del pensionamento anticipato anche se questi si realizzano negli anni successivi.
Ad esempio una lavoratrice con 60 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 potrà scegliere opzione donna anche se successivamente al 31 dicembre 2022 gli viene riconosciuta una invalidità civile di almeno il 74%. Idem per una lavoratrice con 58 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 il cui tavolo di confronto al Mise si apra nel 2024 o nel 2025.
Documenti: Circolare Inps 25/2023