Lavoro Occasionale, Guide turistiche senza obbligo preventivo di comunicazione

Mercoledì, 02 Marzo 2022
I chiarimenti in un documento dell'Ispettorato del Lavoro. L'attività, infatti, rientra nell'ambito delle prestazioni intellettuali. Fuori anche i traduttori, interpreti, docenti di lingue e consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine. 

Guide turistiche, traduttori, interpreti, docenti di lingue, consulenze scientifiche rese dai medici iscritti all'ordine sono esclusi dall'obbligo preventivo di comunicazione al ministero del lavoro in qualità di lavoratori autonomi occasionali. Queste prestazioni rientrano, infatti, nell'ambito delle prestazioni intellettuali. Lo rende noto, tra l'altro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 393 del 1° marzo 2022 con la quale integra le FaQ in merito al nuovo obbligo imposto dal 21 dicembre 2021.

I chiarimenti

Riguardano le coordinate del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 13 del dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 finalizzato ad «attività di monitoraggio e contrasto di forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Dal 21 dicembre 2021, come già spiegato dall'Inl nella nota n . 29/2022, l'obbligo scatta esclusivamente nei confronti dei committenti che operano in qualità di imprenditori. L'Ispettorato del Lavoro conferma che sono escluse dall'obbligo preventivo di comunicazione le prestazioni intellettuali. In passato l'Inl ha incluso, ad esempio, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti ed i redattori di articoli e testi. Nel documento di prassi l'Inl inserisce anche le guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua e le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine.

Sono pure esenti dall'obbligo le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia e la concessione dell'uso dell'immagine di atleti/sportivi per sponsorizzare il marchio di un'azienda. L'obbligo in tal caso, spiega l'Inl, non configura una prestazione lavorativa e, pertanto, non è soggetto a tale adempimento. Idem per i rimborsi spese ricevuti da coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato. 

Le prestazioni di pronto intervento da parte di tecnici patentati (es. per liberare persone intrappolate negli ascensori, assistenza stradale, eccetera), invece, sarebbero soggette all'obbligo. Tuttavia, secondo l'Inl, siccome la natura stessa dell'intervento rende impossibile comunicare preventivamente la prestazione l'omissione non sarà sanzionabile. L'obbligo, invece, va assolto dai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel 5^ gruppo del contratto collettivo di categoria (sono esclusi, invece gli agenti del 3^ e 4^ gruppo trattandosi di attività commerciale).

Infine l'Inl ribadisce che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo preventivo di comunicazione. Tuttavia l'esenzione non si estende alle S.p.A. a partecipazione pubblica ancorché l'ente pubblico possegga in tutto o in parte le azioni.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati