Detto termine decorre dalla data dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale, quando per la natura e la gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa siano chiaramente percepibili dal lavoratore.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19355/2007, ha stabilito che i termini iniziano a decorrere “dal momento in cui il lavoratore assicurato ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia che lo ha colpito, a una causa violenta costituente infortunio sul lavoro”.
Decorrenza spostata
La decorrenza va spostata nel caso di evento non immediatamente configurabile come infortunio, ma che possa essere considerato tale dopo il periodo di tempo necessario per il compimento delle indagini diagnostiche e per la formulazione di un meditato responso medico.
Nel caso in cui il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell’infortunio, o in epoca successiva vi sia stato consolidamento dei postumi indennizzabili (da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa), il termine di prescrizione triennale decorre da queste ultime date (e non dalla data dell’infortunio).
Da quando iniziano a decorrere i termini
Riassumendo quanto sopra esposto, il periodo prescrizionale di tre anni (e 150 giorni) per il diritto all’indennizzo in capitale o in rendita, inizia a decorrere dalla data di segnalazione del caso all’istituto, ovvero dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, se successiva, ovvero dalla data in cui è dimostrabile dall’Inail che l’assicurato aveva cognizione, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale comportante, da sola o associata a preesistenze, un grado di invalidità indennizzabile, se tale grado è stato raggiunto prima della segnalazione del caso all’istituto.
Resta fermo che in quest’ultima ipotesi la prestazione, qualora risulti dovuta, decorre comunque dalla data di segnalazione del caso all’istituto (data di arrivo del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro indipendentemente dalla loro contestualità).