Anche la voce retributiva «bonus adjustment - gross up» rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) utile dal 1° gennaio 2024 ai fini del calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare della gente di mare. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2022/2024.
Indennità di Malattia
I chiarimenti fanno seguito alla novella contenuta nell'articolo 1, co. 156 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha mutato i criteri per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare della gente di mare. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 la base di calcolo è pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Con Circolare n. 55/2024 l’Istituto ha chiarito che nel concetto di retribuzione non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro. In base a tale criterio, pertanto, dal calcolo va esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia. Gli emolumenti ricorrenti, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.
Bonus adjustment – gross up
Tra gli elementi computabili, spiega l’Inps, rientra il cd. «bonus adjustment – gross up» componente ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.
Tale voce retributiva, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi che non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi dall’imponibile contributivo. Alla luce delle suddette considerazioni, spiega l'Inps, anche la voce retributiva “bonus adjustment - gross up” rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG).
L’Inps ribadisce, tuttavia, che se la pattuizione individuale abbia previsto la sua corresponsione anche durante il periodo di malattia, la voce retributiva sarà esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei sopra esposti criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.