Marittimi, Aggiornati i criteri di calcolo dell’indennità di malattia

Venerdì, 05 Aprile 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 la base di calcolo è pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Più semplice la liquidazione dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi. A seguito della novella contenuta nella legge di bilancio 2024 che ha modificato la base di calcolo le prestazioni di malattia saranno liquidate in base alla «retribuzione teorica» esposta nei flussi Uniemens senza più bisogno, pertanto, per i datori di lavoro coinvolti, di trasmettere i dati retributivi all’Inps. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 55/2024.

Indennità di Malattia

I chiarimenti fanno seguito alla novella contenuta nell'articolo 1, co. 156 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha mutato i criteri per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare della gente di mare. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 la base di calcolo è pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.  

Ora ricorda che, in ossequio ai criteri generali in materia di prestazione economica di malattia, nel concetto di retribuzione non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro. In base a tale criterio, pertanto, dal calcolo va esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia. Gli emolumenti ricorrenti, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

Uniemens

Con messaggio n. 157/2024 l’Inps aveva indicato che, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi operativi, il calcolo deve essere effettuato, dalle sedi responsabili, sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro. In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

Ora spiega che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens. Al termine dell’aggiornamento si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens, l’Inps provvederà alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria. A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l’apposito applicativo finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

Retribuzione teorica

L’Inps ricorda, infine, che per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle suddette indicazioni per i flussi Uniemens.   

Documenti: Circolare Inps 55/2024 

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