Solo un’espressa previsione di legge o la contrattazione collettiva può individuare le voci retributive utili per il calcolo degli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori marittimi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 803/2024 in cui offre un riepilogo, utile anche per le attività delle sedi territoriali, per la liquidazione dell’indennità di malattia.
Eventi sino al 31 dicembre 2023
In particolare l’Ente spiega che la fonte legale è rinvenibile nell’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 che rinvia agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 (di seguito regolamento), secondo cui:
- il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);
- per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca - soggetti alla legge 26 luglio 1984, n. 413 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).
Di conseguenza l’Inps spiega che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Eventi dal 1° gennaio 2024
Si ricorda che la legge di bilancio 2024 ha mutato i criteri per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare della gente di mare. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Sul punto l’Istituto si riserva il rilascio di un’apposita circolare.
Documenti: Messaggio Inps 803/2024