La questione
Un ex lavoratore dipendente aveva maturato il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione naspi per 728 giorni dal 23 aprile 2016 fruendone concretamente solamente per 202 giorni dal 23 aprile al 10 novembre 2016; per il periodo residuo dall'11 novembre 2016 al 4 maggio 2018 aveva chiesto la liquidazione in unica soluzione a titolo di incentivo per l'avvio dell'attività di impresa ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs n. 22/2015. Dal 22 al 25 maggio 2016 aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a seguito del quale l'INPS ha richiesto l'intera restituzione dell'incentivo erogato pari a 14.761,52 euro. L'Inps però non aveva colpe in quanto l'articolo 8, ultimo comma del predetto dlgs n. 22/2015 impone a chi instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI la restituzione per intero dell'anticipazione ottenuta.
Secondo il Tribunale di Trento, che ha condiviso le perplessità della difesa del ricorrente, la "sanzione" prevista dal legislatore è sproporzionata rispetto all'obiettivo di evitare che l'incentivo all'autoimprenditorialità sia utilizzato per finalità diverse da quella di favorire l'avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d'impresa. Nel caso di specie, del resto, l'esiguità sia della durata del rapporto (quattro giorni), sia della retribuzione percepita (euro 249,05) sono sufficienti a dimostrare come l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato non abbia impedito al ricorrente di esercitare effettivamente l'attività di impresa per la quale ha goduto dell'incentivo all'autoimprenditorialità.
Il Tribunale di Trento ha ritenuto, pertanto, non manifestamente infondata la tesi della difesa del lavoratore rilevando che sia contrario al "principio di razionalità far discendere una mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione trattenuta anche quando lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull'effettività e sulla continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa autonoma il cui avvio è stato favorito dal dall'erogazione all'incentivo all'autoimprenditorialità".
Per tale ragione il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità di costituzionale dell'articolo 8, ultimo comma del decreto legislativo n. 22/2015 nella parte in cui prevede "nel caso di instaurazione da parte del beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità l'obbligo a carico dello stesso di restituire per intero l'anticipazione ottenuta anziché una somma corrispondente alla retribuzione percepita qualora lo svolgimento del lavoro subordinato non abbia inciso, in misura apprezzabile sull'effettiva e sulla continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa autonoma il cui avvio è stato favorito da dall'erogazione all'incentivo stesso".