In tale ultima circostanza (praticamente l'unica praticabile almeno per ora dato che il portale nazionale delle politiche del lavoro ancora non è decollato) la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto. L’Inps provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità a lavoro.
Non solo. Per confermare lo status di disoccupato il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, dovrà contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato d'ufficio dal centro per l'impiego.