Liquidazione in forma anticipata
Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Nella Circolare 174/2017 l'Inps aveva stabilito che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007. Da tale data, pertanto, decorrono i 30 giorni, fissati a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta dell'incentivo all'autoimprenditorialità.
Liberi professionisti
All'Inps era stato chiesto quale fosse il termine da cui far partire il computo del suddetto periodo nei confronti dei liberi professionisti a cui, come noto, non è chiesto l'adempimento della Comunicazione Unica. Ebbene a tale riguardo l'Inps precisa che il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre: 1) dalla data di apertura della partita IVA; 2) dalla data di effettivo inizio dell'attività libero professionale, se tale data non coincide con la data di apertura della partita IVA ma è successiva alla stessa. In quest'ultimo caso il professionista deve però - nel termine di 30 giorni dalla apertura della partita IVA - comunicare all'Istituto il reddito lordo annuo presunto che, in assenza di svolgimento di attività libero professionale, dovrebbe essere pari a zero. In questo modo il professionista potrà continuare a percepire l'indennità NASpI in forma mensile. Successivamente l'assicurato potrà utilmente presentare domanda di anticipazione della indennità NASpI nel termine di 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività.
Imprese
Nei casi in cui l'avvio dell'attività si realizzi tramite la Comunicazione Unica il documento si sofferma sulla decorrenza del termine dei 30 giorni nei casi in cui la costituzione dell'impresa non coincida con la comunicazione dell'inizio attività. In particolare ove venga effettuata una comunicazione di "costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica" l'assicurato può scegliere se presentare comunque la domanda di anticipazione della Naspi entro 30 giorni dalla data della Comunicazione unica, oppure se chiederla entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività. Se invece l'impresa è già costituita e, pertanto, è già avvenuta la comunicazione di costituzione di nuova impresa dovendosi solo produrre la comunicazione di inizio attività, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione decorre dalla data della predetta Comunicazione di inizio attività.
In queste ipotesi l'Inps precisa che nel tempo intercorrente tra le due Comunicazioni, l'assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare il reddito considerato che l'impresa risulta inattiva anche dalla visura camerale. Resta inteso, invece, che nel caso la costituzione dell'impresa coincida con l'inizio dell'attività il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione NASpI decorre dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la costituzione della nuova impresa con immediato inizio dell'attività economica.
Documenti: Messaggio inps 2752/2019