Naspi, ok al Patto di servizio e all'assegno di ricollocazione. Ecco le novità

Vittorio Spinelli Lunedì, 05 Ottobre 2015
Potrà ottenere il voucher per il ricollocamento solo chi ha fruito della Naspi e risulta disoccupato da oltre 4 mesi. Il beneficiario potrà rivolgersi anche a soggetti privati accreditati.
Patto di servizio personalizzato e assegno di ricollocazione. Sono questi i due strumenti per le politiche attive introdotti con il decreto legislativo 150/2015, in vigore dallo scorso 24 settembre, per agevolare la ricerca di una nuova attività lavorativa.

Il primo strumento, il patto di servizio personalizzato (articolo 20 del citato decreto), dovrà essere sottoscritto da tutti i lavoratori disoccupati (per i quali il decreto, all'articolo 19, individua un nuovo particolare status cioè lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al nuovo portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa) ma anche da chi è a rischio di disoccupazione (cioè subisce una riduzione di orario in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà). 

Il patto dovrà essere stipulato presso il competente centro per l'impiego con il quale gli interessati verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. Il Patto dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. La stipula del patto diventerà inoltre condizione necessaria per l'erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione (cioè Naspi, Dis-Coll e Asdi). A tal fine, inoltre, si prevede che la domanda per una di queste prestazioni equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

La condizionalità tra sostegno al reddito e politiche attive viene rafforzata anche da specifiche sanzioni in caso di rifiuto del lavoratore a rispettare gli impegni assunti con il Patto di Servizio. Si prevede, infatti, che i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non parteciperanno alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno infatti soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito. 

L'assegno di ricollocazione. Oltre al patto c'è poi l'assegno di ricollocazione, una misura specifica riconosciuta, a domanda dell'interessato, solo ai percettori della NASpI la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi (erano sei nella prima versione del testo). In questo modo, l'assegno viene scollegato dal patto di servizio (che viene pertanto sospeso per tutta la durata dell'as­segno di ricollocazione) in modo da garantire al beneficiario una tutela rafforzata.

L'assegno di ricollocazione consiste in una somma di denaro (un voucher), graduata in funzione del profilo personale di occupabilita' del disoccupato, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati. In sostanza, il centro per l'impiego definirà il livello di occupabilità del disoccupato: minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l'importo del voucher o la dote a disposizione del lavoratore (in media sui 1.500 euro, aumentabile anche a 3-4mila nei casi più complicati). L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o per la provincia autonoma di residenza. 

A questo punto, il disoccupato sceglierà, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla regione, l'agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione: è prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego. Ma l'agenzia sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata.

Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L’assegno non costituirà reddito imponibile. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite con una delibera Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), previa approvazione del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali. 

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