La misura era stata anticipata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 Ottobre nel corso dell'approvazione della manovra; in quella sede era stato annunciato che l'intervento avrebbe riguardato le imprese con un organico superiore a 100 unità e che sarebbe stato proposto all'interno del decreto contenente le semplificazioni in materia di lavoro e politiche sociali. L'esecutivo ha, invece, trasferito a sorpresa la misura nel decreto fiscale rivedendo parzialmente le indicazioni della vigilia. Per ora nel testo finale non c'è traccia delle altre misure di proroga di un anno della mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e quella per i lavoratori occupati nell'area di crisi industriale di Termini Imerese (si veda qui per dettagli). Ma non è detto che queste novità non siano inserite nel decreto sulle semplificazioni in materia di lavoro.
La proroga della Cigs
Nello specifico la novella in commento reca una modifica chirurgica all'articolo 22-bis del decreto legislativo 148/2015 introdotto dal 1° gennaio 2018 dall'ultima legge di bilancio (legge 205/2017). La disposizione da ultimo richiamata, come si ricorderà, ha disposto la proroga dell'intervento di cassa integrazione straordinaria oltre i limiti massimi di durata fissati dal Dlgs 148/2015 soltanto da parte delle imprese aventi un organico superiore a 100 unità, aventi rilevanza economica strategica anche a livello regionale e che presentino rilevanti problematiche occupazionali, per una durata massima di 12 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale, ovvero, in caso di crisi, per una durata massima fino a sei mesi negli anni 2018 e 2019, previo accordo da stipularsi in sede governativa e presentazione di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con le regioni interessate.
Le modifiche
L'articolo 25 del decreto legge 119/2018 dispone due modifiche alla normativa appena richiamata. Da un lato apre alla possibilità di richiedere la proroga della cigs per la causale di riorganizzazione e crisi aziendale anche da parte delle imprese che hanno un organico inferiore a 100 unità lavorative, attualmente escluse dall'agevolazione. La seconda modifica è la previsione del «contratto di solidarietà» tra le causali che consentono la proroga della cigs, che si va così ad aggiungere alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale che sono già pienamente in vigore. Anche in questo caso la proroga potrà essere fruita dalle imprese con organico inferiore a 100 unità.
Restano ferme le altre condizioni per la concessione della proroga ai sensi di quanto già previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro numero 2 del 7 Febbraio 2018. In particolare: a) la proroga della cigs si potrà realizzare solo per gli anni 2018 e 2019; b) la proroga interessa le sole imprese di rilevanza economica strategica anche a livello regionale, circostanza che viene certificata dalla stipula di un accordo in sede governativa con la presenza, eventualmente, della regione; c) il piano di riorganizzazione o di risanamento con interventi correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale, non risulti attuabile entro 24 o 12 mesi a seconda rispettivamente se la CIGS è stata concessa per riorganizzazione o crisi aziendale; e) l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni. Resta pure intatto il limite di spesa per la concessione della proroga pari a 100 milioni di euro annui.
Documenti: Il decreto legge 119/2018