La Commissione di vigilanza sui fondi pensione striglia gli enti gestori sui ritardi nell'adeguamento dopo le le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2018 con la legge 205/2017 degli statuti e dei regolamenti alla RITA, lo strumento che consente agli iscritti che hanno perso il lavoro di ottenere con un anticipo dai 5 ai 10 anni l'erogazione anticipata del capitale accumulato presso il fondo di previdenza complementare. Al riguardo la Commissione di vigilanza rileva come a distanza di oltre sei mesi dall'entrata in vigore della RITA e dopo la diffusione della Circolare Covip numero 888 dello scorso 8 Febbraio 2018 attuativa delle citate novelle, non tutte le forme interessate hanno provveduto ad adeguare l’ordinamento interno e la documentazione informativa utilizzata alle indicazioni.
Aggiornamento entro il 31 luglio
Per tale ragione la Covip intima ad adeguare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 luglio 2018, il proprio statuto /regolamento e l’eventuale ulteriore documentazione informativa prevista alle novità. La Covip si scaglia anche contro la cattiva prassi di alcune forme di previdenza complementare di negare - nelle more dell'aggiornamento degli statuti ordinistici - il diritto degli iscritti che ne facciano richiesta di accedere alla RITA. La Covip avverte, infatti, che gli enti gestori sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni normative introdotte con la Legge 205/2017 anche in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento interno.
La periodicità della rendita
La Covip passa in rassegna anche alcune "anomalie" riscontrate in quei fondi pensione che hanno aggiornato regolamenti e statuti alla RITA rispetto alle indicazioni fornite con la Circolare dell'8 Febbraio scorso. Tra i casi più gravi di violazione c'è il mancato rispetto della periodicità di erogazione della RITA non superiore ai tre mesi e l'erroneo addebito delle spese previste per l’erogazione della RITA. In particolare si sono registrati casi in cui è stata prevista una periodicità di erogazione della RITA annuale e/o semestrale ed in altri casi i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in cifra fissa. L'Ente ribadisce, inoltre, che i costi della RITA devono essere limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute per l'erogazione della prestazione.
Altro punto dolente è l'individuazione del comparto di destinazione della porzione di montante di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della RITA. In alcuni casi è stata riscontrata la mancata indicazione , nell’ambito della Nota informativa , del comparto più prudente individuato dal Fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento. La Covip ricorda che deve risultare espressamente indicato nella Nota informativa il nome del suddetto comparto . Non è infatti sufficiente, al fine di rendere immediata e inequivocabile tale informazione, un generico riferimento alla “linea più prudente”, senza alcuna precisazione in merito alla denominazione del comparto. In diversi casi è stato inoltre riscontrato che il Documento sul regime fiscale delle forme pensionistiche non è stato aggiornato con informazioni relative al prelievo fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di RITA.
Le forme di previdenza dovranno correggere con tempestività le eventuali anomalie e trasmettere i documenti modificati in via telematica all'Ente di vigilanza.