La questione riguarda gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e risultano ammalati da amianto. Il combinato disposto di cui all'articolo 1, co. 117 della legge 190/2014 e l'art. 1, co. 275, della legge 208/2015, ha consentito loro il mantenimento delle precedenti regole di pensionamento di anzianita' (quelle cioè vigenti sino al 2011) a condizione di maturare la decorrenza del trattamento pensionistico (con le vecchie regole) tra il 2015 ed il 2020 e di possedere un minimo di 30 anni di assicurazione e contribuzione. La norma, tuttavia, per come era stata formulata non prevedeva la tutela di quei lavoratori che avevano trasferito, dopo la chiusura del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, la posizione assicurativa in una gestione diversa dall'assicurazione generale obbligatoria non integrando nella predetta gestione il requisito di anzianità contributiva pari a 30 anni.
Ebbene a tal fine l'Inps informa che l’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2019) ha corretto la questione includendo nel beneficio anche queste categorie di lavoratori. In particolare possono godere del beneficio sopra indicato anche i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – e che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Pertanto il beneficio della salvaguardia pensionistica trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
L'Inps informa che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in esame non possono avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze infra mese, ovvero al 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che non prevedono decorrenze infra mese.
Documenti: Circolare Inps 34/2019