Il reddito di riferimento
Il versamento della contribuzione per gli agricoli autonomi si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali sotto riepilogate.
Dato che il reddito medio giornaliero per il 2021 è stato fissato in euro 59,66€ il reddito annuale su cui applicare le suddette aliquote oscilla dai 9.307 euro a 18.614 euro. Oltre all'aliquota IVS gli assicurati alla gestione CDM aggiungere un'addizionale IVS fissa di 0,68 € a giornata nel limite massimo di 156 giornate lavorative (che porta ad un contributo aggiuntivo complessivo di 106,80€); il contributo di maternità di 7,49€ annui; e il contributo Inail di 768,5€ (532,18€ per le zone montane o svantaggiate) che però non viene pagato per gli imprenditori agricoli (IAP). Resta ferma la facoltà, per i pensionati ultra65enni, di chiedere il dimezzamento dei contributi IVS (compresa l'addizionale). Complessivamente nel 2021 i coltivatori diretti dovranno versare un contributo dai 3.115,74€ ai 5.349,51€ mentre gli IAP la cifra oscilla tra i 2.347,24€ e i 4.580,91€ a seconda della classe di reddito. Gli importi si riducono di 236,32€ per i coltivatori diretti in zone montane o svantaggiate.
L'esonero contributivo
Anche quest'anno gli agricoltori con meno di 40 anni che hanno avviato l'attività nel 2020 o nel 2021 godono dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi ai sensi dell'articolo 1, co. 33 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e dalla medesima misura prevista nella legge di bilancio per il 2020. L'esonero ha ad oggetto la sola quota IVS e il contributo addizionale IVS. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione contributiva sia il contributo di maternità di 7,49€ che il contributo INAIL dovuto dai coltivatori diretti e figure assimilate.
I termini di Pagamento
Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022. La scadenza del 16 luglio 2021, in realtà, è stata differita a data da destinarsi.
Documenti: Circolare Inps 91/2021