La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge n. 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate) e poi fu prorogato anche nel 2018 con la legge n. 205/2017 ma non nel 2019. L'articolo 1, co. 503 della legge n. 160/2019 lo ha reintrodotto nel 2020 ed ora l'articolo 1, co. 33 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) lo ha esteso anche per il 2021.
La misura dell'esonero
L'esonero contributivo è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni. L'esonero è pari al 100% della contribuzione IVS (è escluso dall'esonero il contributo di maternità di 7,49€ ed il contributo Inail dovuto, quest'ultimo, solo dai coltivatori diretti) solo per i primi due anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti (anzichè cinque anni, come previsto per le iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018 che hanno beneficiato del vecchio regime). La misura resta vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione.
Condizioni
Essendo richiamate le indicazioni fornite dall'INPS lo scorso anno (Circ. Inps 72/2020) l'esonero è incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In particolare nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente. Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria. Per la fruizione del beneficio, inoltre, è necessario essere in regola con gli adempimenti contributivi, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e gli altri obblighi di legge o dei CCNL di settore.
Modalità di fruizione
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, esclusivamente in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte (per le attività iniziate in data 1° gennaio 2021, il termine scade il 29 luglio 2021).
Documenti: Circolare Inps 47/2021; Circolare Inps 72/2020