Dal 15 settembre saranno attivi due nuovi codice tributo per il pagamento dei contributi a Cassa Forense tramite F24: Il codice E105 per il pagamento dell’integrazione contributo soggettivo minimo (artt. 25 e 26 del Regolamento Unico della Previdenza) e il codice E106 per il pagamento degli interessi da integrazione contributo minimo soggettivo. È quanto emerge dalla risoluzione 56/2021, pubblicata dalla direzione centrale servizi fiscali delle Entrate, che dà riscontro alla richiesta avanzata dalla Cassa.
I nuovi riferimenti si riferiscono alla facoltà, nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, per coloro che hanno prodotto un reddito inferiore ad euro 10.300 per aver riconosciuto l’intero anno ai fini pensionistici.
Si rammenta che nel campo “codice ente” va riportato il codice «0013», nessun valore va invece indicato nei campi «codice sede» e «codice posizione». E in «periodo di riferimento» bisogna specificare il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato «mm/aaaa».
I due nuovi codici si aggiungono ai codice causale contributo già rilasciati dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabili nel modulo precompilato F24 di Cassa Forense tutte precedute dal codice «0013» riferito al codice ente della Cassa: E100 contributo soggettivo minimo; E101 contributo di maternità; E102 contributo soggettivo autoliquidazione (modello 5); E103 contributo integrativo autoliquidazione (modello 5). E104 riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense.
Pagamento
Il pagamento dei contributi, come noto, si effettua con i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate («F24 web» e «F24 online») utilizzando Entratel o Fisconline, che sono canali esclusivi se si vuole utilizzare la compensazione con i crediti d'imposta vantati nei confronti dell'erario; con i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'amministrazione, come banche, Poste Italiane e agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento; tramite gli intermediari come professionisti, associazioni di categoria e Caf.
Al riguardo la Cassa raccomanda di non utilizzare il modello F24 per compensare altre tipologie di contributi dovuti alla Cassa, e per i quali non è stata ancora attivata la procedura con Agenzia delle Entrate, per evitare ritardate o errate imputazioni dei versamenti.