La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate). Con la legge di bilancio per il 2018 la misura viene prorogata dunque di un anno nei confronti dei nuovi iscritti nel 2018. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni.
La misura dell'esonero
L'esonero sarà riconosciuto in un importo pari al 100% della contribuzione IVS per i primi tre anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti per poi scendere al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto anno. La misura è particorlamente vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione. L'esonero resta incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente e il compito di monitorare il numero di nuove iscrizione e le conseguenti minori entrate contributive è assegnato all'INPS, che vi provvede con le risorse disponibili. La misura è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La contribuzione degli agricoli autonomi
Si rammenta che la la misura della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale (pari, ai sensi del Decreto Direttoriale 18 maggio 2017, a 56,83 euro), stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. E’ inoltre dovuto, ai sensi della L. 160/1975, un contributo IVS addizionale giornaliero con importo per il 2017 pari a 0,66 euro.
Arriva il contratto di affiancamento
Allo sgravio contributivo la legge di bilancio abbina - al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa - per il triennio 2018-2020, la possibilità per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni di stipulare con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati contratti di affiancamento, anche ai fini dell'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.
Il contratto di affiancamento ha natura sinallagmatica con il quale l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto si impegna a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole; e dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. La legge di bilancio prevede che l'affiancamento non possa avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto