La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate) e poi fu prorogato anche nel 2018 con la legge 205/2017. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni.
La misura dell'esonero
L'esonero sarà riconosciuto in un importo pari al 100% della contribuzione IVS solo per i primi due anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti (anzichè cinque anni, come previsto per le iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018 che hanno beneficiato del vecchio regime). La misura resta vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione.
La contribuzione degli agricoli autonomi
Si rammenta che la la misura della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.
Condizioni
L'esonero resta incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'Inps precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente. Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria.