La questione
L'articolo 16 e 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 ha previsto per il mese di novembre e dicembre 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, individuati nell'allegato 1 al messaggio inps n. 4272/2020. L'agevolazione spetta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (quindi non ci sono effetti negativi sulle pensioni).
La novità
Il citato articolo 19 del dl n. 41/2021 rinnova lo sgravio anche con riferimento alla mensilità di gennaio 2021 ai medesimi soggetti sopra richiamati.
Un'altra modifica riguarda la compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato con un richiamo specifico alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
In particolare ai sensi della sezione 3.1 la misura potrà essere dichiarata compatibile con il mercato comunitario se:
a) l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
b) gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
c) in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Ai sensi della sezione 3.12 la misura può essere autorizzata come contributo statale per i costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. In tal caso le condizioni da rispettare sono le seguenti:
a) l'aiuto deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 a copertura dei costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");
b) l'aiuto deve essere concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti;
d) l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.