Come noto la legge n. 493/1999 disciplina la polizza assicurativa gestita dall'Inail contro gli infortuni in ambito domestico. L'ambito domestico coincide, in particolare, con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. L'obbligo di assicurazione scatta nei confronti dei soggetti che hanno un'età compresa tra 18 e 65 anni compiuti, che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa senza esservi legato da vincoli di subordinazione e prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. Sono previste esclusioni dall'obbligo assicurativo per reddito e per determinate categorie di soggetti (es. i lavoratori socialmente utili; i titolari di una borsa lavoro; gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio; i lavoratori dipendenti part-time; i religiosi).
Le modifiche dal 1° gennaio 2019
Nello specifico cinque le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2019. In primo luogo la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dalle attuali 25.000 lire annue (12,91€) a 24€ l'anno. A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati.
In particolare dal 1° gennaio 2019 la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dall'attuale 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. L'intervento legislativo si sostanzia quindi nell'attribuzione di un ristoro economico anche nei confronti di quei soggetti che abbiano conseguito una invalidità permanente in misura inferiore al 27%, compresa tra il 6 ed il 26%, percentuali di invalidità attualmente non coperte da alcuna tutela.
Accompagno anche per le casalinghe
Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
Le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche saranno stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.