La questione
Al ministero del Lavoro era stata segnalata la problematica, a seguito di alcune doglianze degli operatori del settore, circa la possibilità di accettare la domanda di Naspi da parte di quei lavoratori che durante la percezione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile avessero sospeso l'ammortizzatore sociale rioccupandosi con un contratto a tempo determinato. La mobilità era poi venuta meno entro i 68 giorni successivi dalla scadenza del rapporto di lavoro consentendo, pertanto, teoricamente la possibilità di attivare una Naspi al termine dell'indennità di mobilità. Ma l'Inps gli aveva negato la prestazione.
Ebbene il Ministero con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha indicato che la domanda di Naspi di questi soggetti deve essere invece accolta in quanto “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.” In sostanza per conseguire la Naspi l'indennità di mobilità (o la disoccupazione speciale edile) deve essere terminata (interamente) non oltre 68 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
Resta inteso che per poter accedere alla Naspi occorre il rispetto della condizioni generali previste dal Dlgs 22/2015. In particolare l'assicurato dovrà essere in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro nei quattro anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (a tale fine l'Inps ha già precisato con la Circolare 194/2015, che i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione) e deve risultare in possesso di almeno 30 giorni effettivi di lavoro nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se queste condizioni sono rispettate il lavoratore può chiedere al termine della mobilità anche una naspi allungando così il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali.