Nello specifico l'articolo 1-bis, dispone una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019- 2020, di giovani aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La misura, in sostanza, è la fotocopia della previsione introdotta da quest'anno con l'ultima legge di bilancio (articolo 1, co. 100-108 della legge 205/2017) che tuttavia dal prossimo anno avrebbe trovato applicazione solo nei confronti dei giovani under 30 restringendo, quindi, il perimetro delle platee beneficiarie.
Le modalità applicative
La riduzione resta applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di stabilizzazione del rapporto di lavoro. La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero contributivo spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.
I dettagli in un decreto interministeriale
A differenza di quanto previsto con lo sgravio contributivo attualmente vigente, le modalità di fruizione della riduzione saranno demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge dignità. Similmente alla versione dell'esonero contributivo attualmente vigente, che il beneficio non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori domestici e quelli di apprendistato (salvo probabilmente il caso della trasformazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, in presenza degli altri requisiti compresa età del giovane, per un periodo di 12 mesi).
Il decreto ministeriale dovrà chiarire, tra l'altro, se il bonus potrà essere rafforzato in misura pari al 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola - lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato; la possibilità di cumulare il beneficio con altri incentivi; la mancata riproposizione all'interno della legge 96/2018 del diniego all'incentivo nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti all'assunzione agevolata all'interno delle medesima unità produttiva.
Si presti attenzione inoltre alla circostanza che, a differenza dell'attuale formulazione dello sgravio contenuto nella legge 205/2017, la legge approvata non prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei destinatari delle assunzioni agevolate. Se il decreto ministeriale non disporrà diversamente la mancata precisazione comporterà una lesione nella misura del trattamento pensionistico per i giovani assunti a differenza della versione vigente. Una questione non secondaria che farebbe perdere appeal al beneficio.