Le precisazioni riguardano i lavoratori del settore pubblico che abbiano fruito dello speciale congedo retribuito al 50% per dedicarsi alla cura dei figli di età sino a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 durante la sospensione dei servizi scolastici ed educativi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come si ricorderà l'articolo 25, co. 1 del DL 18/2020 nella versione attualmente vigente dopo le modifiche apportate dalla conversione in legge del DL 34/2020, riconosce loro la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 30 giorni nell'intervallo temporale dal 5 marzo al 31 agosto 2020 godendo di una retribuzione "ridotta", pari al 50% dello stipendio base.
All'Inps ed al Ministero del Lavoro erano stati chiesti chiarimenti circa gli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR). Secondo il Ministero del Lavoro la medesima ratio juris cui è ispirata la nuova figura di congedo covid-19 rispetto ai congedi parentali ordinari a retribuzione ridotta (cioè quelli pagati al 30% dello stipendio base dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino) consente l'estensione della disciplina applicabile ai congedi ordinari già illustrata nelle note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006. Pertanto anche i congedi covid-19 sono interamente computabili ai fini del TFS e del TFR e devono essere valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio. In sostanza i periodi di assenza dal lavoro si considerano interamente lavorati ai fini della quantificazione del TFS e del TFR senza costituire alcun pregiudizio per i lavoratori.
Documenti: Messaggio Inps 2968/2020