Il legislatore, infatti, con l’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo l'evento) la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La nuova facoltà è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 anche se, per l'appunto, l'Inps ha reso operative le disposizioni solo ieri (13 dicembre 2019) e si aggiunge alla flessibilità di cui all'articolo 20 del citato Dlgs 151/2001 secondo la quale la lavoratrice può spostare fino a un mese di congedo spettante prima del parto a dopo il parto.
Le condizioni
Per esercitare la nuova opzione la lavoratrice deve farsi rilasciare una certificazione in cui il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, se presente, il medico competente (sicurezza lavoro) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro. La documentazione sanitaria va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza (si badi, non prima nè dopo) e deve attestare l'assenza di pregiudizi «fino alla data presunta del parto o fino al parto», qualora questo dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. L'indicazione anche di questa data è fondamentale; infatti, le certificazioni con il solo riferimento alla data «presunta» del parto saranno ritenute idonee dall'Inps a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta, con conseguente inizio del congedo di maternità da tale data presunta e per i successivi cinque mesi.
Sì al cumulo con la cd. Flessibilità
La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. In tal caso la certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, deve essere acquisita entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza. Nel caso di fruizione della flessibilità occorre, inoltre, prestare attenzione: se la lavoratrice interrompesse la flessibilità – volontariamente o per fatti sopravvenuti – non potrà esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto (in quanto l'interruzione determinerebbe l’inizio del congedo di maternità).
La domanda
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito dell'Inps (con Pin dispositivo), selezionando la specifica opzione, oppure tramite Patronato o Contact center. Va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto alla relativa indennità. L'Inps spiega che le attestazioni sanitarie devono essere prodotte al proprio datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (ottavo mese se la gestante fruisce della cd. flessibilità) in originale direttamente alla sede Inps territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura «Contiene dati sensibili». Ad ogni modo, tali attestazioni, se prodotte all’INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza (ottavo nel caso della flessibilità).
In caso di malattia
La facoltà decade automaticamente in presenza di malattia (anche un solo giorno) prima del parto, perché comporta un rischio per la salute di lavoratrice e/o nascituro, cosa che di fatto supera il giudizio medico espresso nell'attestazione. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell'evento morboso (fosse anche un singolo giorno), la lavoratrice inizia il periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Documenti: Circolare Inps numero 148/2019