Tempo sino al 31 ottobre 2021 per ricevere gli arretrati dell'assegno temporaneo dal 1° luglio 2021. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3340/2021 con cui recepisce la novella contenuta nel dl n. 132/2021 in vigore dal 1° ottobre.
Assegno temporaneo
Il dl n. 79/2021, come noto, ha introdotto un assegno "ponte" (qui i dettagli) per le famiglie con figli minori di 18 anni a carico che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare (es. autonomi, soggetti privi di ammortizzatori sociali ed inattivi) in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Ne possono beneficiare anche i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS purché non abbiano diritto (es. per ragioni di reddito) agli ANF. La misura dura dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
Domande entro il 31 ottobre 2021
Le domande possono essere presentate sino al 31 dicembre 2021, data di scadenza della misura. Tuttavia per favorire l'afflusso delle domande il dl n. 132/2021 ha spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale l'istanza riconosce il diritto agli arretrati a decorrere dal 1° luglio 2021. Di conseguenza l'INPS spiega che, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.
Documenti: Messaggio Inps 3340/2021