Alle cittadine extra-comunitarie basta il regolare permesso di soggiorno per chiedere il cd. reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza di genere, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4132/2021 con cui sostituisce il modulo per la presentazione dell'istanza che le donne interessate devono compilare e presentare tramite il Comune competente per residenza.
Permesso di soggiorno
Nel modulo allegato alla Circolare Inps n. 166/2021 era stato indicato (erroneamente) che il beneficio spettava alle donne residenti in Italia in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea o extracomunitarie purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea.
Il nuovo modulo include tutte le cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sono, pertanto, ammesse anche le donne in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro e studio. Resta inteso che sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Come detto il modello va presentato dalle dirette interessate (o tramite un rappresentate legale o delegato) al Comune competente per residenza allegando allo stesso una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza e una dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Trasmissione delle domande
L'Istituto informa, inoltre, che è stata rilasciata la procedura dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, raggiungibile sul portale Inps, all’interno del servizio online “Prestazioni Sociali”,selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. Il servizio, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, è accessibile dagli operatori comunali in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per le Strutture territoriali è disponibile la sola funzionalità di Consultazione delle domande di Reddito di Libertà all’interno dell’applicazione già esistente “Prestazioni sociali dei comuni”, presente nel portale intranet al percorso “Processi” – “Prestazioni a sostegno del reddito” – “Servizi”.
Reddito di Libertà
Come noto l'articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ha introdotto il cd. Reddito di Libertà con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si tratta di un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.
Ne possono beneficiare le donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza ed in condizione di bisogno economico. Il contributo, completamente esentasse, è cumulabile con altri sostegni al reddito eventualmente spettanti (RdC/Pdc, Naspi, ReM, Cassa Integrazione, Assegni al Nucleo familiare, eccetera).
Documenti: Messaggio Inps 4132/2021