Via libera alla presentazione delle istanze per il cd. reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza di genere, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali . Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 166/2021 in cui diffonde il modulo che le donne interessate dovranno compilare ed presentare tramite il Comune competente per residenza.
Reddito di Libertà
L'articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ha introdotto il cd. Reddito di Libertà con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La misura, attuata con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 (G.U. n. 172/2021), consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€).
Destinatarie
Spetta alle donne residenti in Italia in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea o extracomunitarie purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea. Sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Ne possono beneficiare le donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza ed in condizione di bisogno economico. Il contributo, completamente esentasse, è cumulabile con altri sostegni al reddito eventualmente spettanti (RdC/Pdc, Naspi, ReM, Cassa Integrazione, Assegni al Nucleo familiare, eccetera).
Domande tramite il Comune
La domanda si presenta tramite il Comune competente per residenza utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato alla Circolare INPS. Il documento va compilato dalle dirette interessate (o tramite un rappresentate legale o delegato) allegando allo stesso una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza e una dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
L'operatore comunale trasmetterà quindi l'istanza all'INPS che verificherà la completezza dei dati richiesti (in particolare l'IBAN su cui accreditare le somme) e la capienza del budget stanziato per la misura (3 milioni di euro). L'INPS comunicherà l'esito dell'istruttoria sia ai comuni che alle dirette interessate utilizzando i dati di contatto forniti nell'istanza (email e cellulare). Sono previsti dei limiti di budget regionali che ciascuna Regione/Provincia autonoma potrà incrementare tramite ulteriori risorse proprie da trasferire all'INPS.
Documenti: Circolare Inps n. 166/2021