Sono molte le novità, nell’ambito della grande Riforma degli ammortizzatori sociali introdotte dall’ultima Manovra: dall’estensione anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti delle tutele della cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, e dei Fondi di solidarietà bilaterali e del FIS, all’eliminazione del massimale per fasce retributive, al nuovo criterio di calcolo del numero dei dipendenti, e non solo.
Tra le innumerevoli novità ce n’è una che attiene all’importo dovuto dai datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione straordinaria e ordinaria e che non vi abbiano più fatto ricorso successivamente. Per costoro, scatta a partire dal 1° gennaio 2025 un meccanismo di premialità con una riduzione dell’aliquota del contributo addizionale, la quota che spetta all’azienda in caso di effettivo utilizzo della cassa integrazione.
Contributo Addizionale
È il d.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori che all’articolo 5 prevede a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia straordinaria che ordinaria. Un obbligo che spetta anche ai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale (comma 8 art. 29 del citato decreto). Tale contributo viene calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate dai lavoratori posti in cassa integrazione e segue percentuali diverse e crescenti a seconda della durata dei periodi di integrazione salariale fruiti. In altre parole, più lungo è stato il periodo di fruizione maggiore è il contributo da versare.
La riduzione
La Legge di Bilancio introduce, a far data dal 1° gennaio 2025, una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO, CIGS e FIS rispetto alle attuali aliquote (v. tabella seguente) in favore delle le aziende che non abbiano beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione. In altre parole, l’azienda che farà richiesta di integrazione salariale che nei due anni precedenti non ne abbia fruito dovrà pagare un contributo addizionale “scontato”. Minore è il periodo coperto dall’ammortizzatore nell’arco dei 5 anni precedenti alla richiesta (quinquennio mobile), maggiore sarà la riduzione.
Per quanto riguarda la CIG, la Manovra ha introdotto un’aliquota ridotta per le aziende virtuose, a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari a:
- 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% della retribuzione per i periodi di Cassa eccedenti le 52 settimane ma non le 104 in un quinquennio mobile;
- 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile (l’aliquota resta uguale a quella ordinaria).
In tabella le aliquote.
Numero di settimane fruite in un quinquennio mobile * |
Aliquota ordinaria |
Aliquota ridotta |
fino a 52 settimane |
9% |
6% |
oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane |
12% |
9% |
oltre le 104 settimane |
15% |
15% |
*Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva.
In caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale, l’aliquota per il contributo addizionale risulta pari al 4% della retribuzione “persa dai lavoratori” nel periodo di copertura. Anche per questa categoria di datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40%, arrivando così al 2,4%. Purché i beneficiari nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Si rammenta l’esclusione, che resta salva anche dopo la Legge di Bilancio 2022, del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE)
Riduzione delle contribuzioni ordinarie per FIS e CIGS
Per lasciare tempo a lavoratori e aziende di abituarsi alle novità, specie quelle in termini di aumento del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 234/2021 introduce, per il solo 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), una riduzione delle aliquote ordinarie (sia quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria a determinate condizioni.
Si tratta di un intervento diverso rispetto a quello del Decreto Sostegni ter che ha concesso l’esonero integrale, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale ai datori di lavoro dei settori del turismo, ristorazione, parchi divertimenti, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, sale cinematografiche, feste e cerimonie.
Per quanto riguarda l’aliquota di finanziamento al FIS, si riportano in tabella le aliquote temporanee affianco a quelle ordinarie, i cui importi variano in base al numero dei dipendenti dell’azienda interessata.
Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) |
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Destinatari |
Aliquota ridotta |
Aliquota ordinaria |
Misura della riduzione |
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti |
0,15 % |
0,50 % |
0,35 % |
Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti |
0,55 % |
0,80 % |
0,25% |
Datori di lavoro oltre i 15 dipendenti |
0,69 % |
0,80% |
0,11% |
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti |
0,24 % |
0,80 % |
0,56% |
Per quanto riguarda, infine, la contribuzione ordinaria di finanziamento della CIGS, sempre limitatamente al 2022, i datori di lavoro destinatari del FIS che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, la riduzione è di 0,63 punti percentuali (aliquota ridotta pari a 0,27%, aliquota ordinaria 0,90%).