Ammortizzatori Sociali, Arriva l'assegno di integrazione salariale

Valentino Grillo Venerdì, 05 Novembre 2021
Basterà un solo dipendente a far scattare l'obbligo d'iscrizione ai fondi di solidarietà bilaterali, se istituiti, ovvero al FIS dell'Inps. In soffitta sia l'assegno ordinario (Aso) che l'assegno di solidarietà sostituiti dall'assegno d'integrazione salariale, con diritto all'Anf.

Si amplia profondamente dal prossimo anno il perimetro dei fondi di solidarietà. Infatti basterà anche un solo dipendente a far scattare l'obbligo d'iscrizione ai fondi di solidarietà bilaterale o alternativi se istituiti, oppure al Fondo di Integrazione Salariale dell'Inps (il FIS a cui oggi sono iscritti i datori di lavoro con più di cinque dipendenti).

Crescerà anche la contribuzione, attenuata solo nel 2022 da uno sconto. Dal prossimo anno, inoltre, chiuderà i battenti sia l'assegno ordinario (Aso) che l'assegno di solidarietà sostituiti dall'assegno d'integrazione salariale erogabile per le medesime causali previste per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Sono le principali novità del disegno di legge di bilancio 2022 contenente la Riforma complessiva degli ammortizzatori sociali (si veda anche ieri quanto scritto sulle pagine di questa rivista).

FIS

Diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 15 dipendenti non coperte dalla Cigo o dai fondi di solidarietà (alternativi, bilaterali o territoriali). Oggi l'obbligo è solo sopra i 5 dipendenti nei settori senza Cig. I fondi di solidarietà già istituiti avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi alle nuove regole. In mancanza i datori di lavoro confluiranno nel FIS. 

Dall'anno prossimo il FIS erogherà non più l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà ma solo l'assegno di integrazione salariale per le stesse causali previste per le integrazioni salariali ordinarie con diritto agli ANF. La durata dell'assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie sarà erogato per: a) 13 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro con in media fino a cinque dipendenti; b) 26 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti. Le aziende con più di quindici dipendenti avranno diritto anche alla CIGS.

Contributi più cari

Attualmente al FIS si versa un contributo pari a 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 e 0,45% per quelli fino a 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota sarà pari a 0,5% per i datori di lavoro fino a cinque e 0,8% per quelli con più di cinque dipendenti. Quelli oltre i 15 pagheranno anche il contributo per la CIGS pari allo 0,90% (di cui lo 0,3% a carico del lavoratore) per un totale quindi dell'1,7%. Confermato il contributo addizionale del 4% in caso di utilizzo della prestazione. Per il solo 2022 è riconosciuto uno sconto dello 0,35% per i datori che impiegano fino a cinque dipendenti; dello 0,25% per i datori tra 6 e 15 dipendenti; dello 0,11% per i datori con più di quindici dipendenti e dello 0,56% per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti. Inoltre, uno sgravio del 40% è previsto, dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non fanno domanda di assegno di integrazione salariale per 24 mesi almeno.

Fondi di solidarietà

I medesimi obblighi scatteranno anche per i fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, o territoriali. In particolare l'obbligo di iscrizione scatterà in presenza di un solo lavoratore dipendente (i fondi già costituiti dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022) e dal 1° gennaio 2022 erogheranno solo l'assegno di integrazione salariale per le stesse causali previste per le integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, e per una durata non inferiore a quella di Cigo e Cigs, con diritto anche agli ANF.

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