Convenzione ABI
Come noto per ridurre i tempi di pagamento delle integrazioni salariali previste dal DL Cura Italia per causale "emergenza COVID-19"(cassa integrazione ordinaria, in deroga, prestazioni ordinarie erogate dal Fondo Integrazione Salariale e dai Fondi bilaterali) lo scorso 30 Marzo 2020 è stata siglata una Convenzione ABI che consente alle banche l’anticipazione su conto corrente delle somme spettanti di un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. La convenzione riguarda le somme di cui i datori di lavoro abbiano chiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps.
Gli articoli 68, 69, 70 e 71 del DL 34/2020 (DL "Rilancio") hanno successivamente disposto una complessiva estensione da 9 a 18 settimane della durata massima dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal "Cura Italia" (cassa integrazione ordinaria, in deroga, prestazioni ordinarie erogate dal Fondo Integrazione Salariale e dai Fondi bilaterali) per causale "emergenza COVID-19" e stabilito che tali trattamenti potranno riguardare per 14 settimane i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per 4 settimane i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Proroga sino a 18 settimane
Posto che nella Convenzione del 30 marzo era stata stabilita la possibilità di una reiterazione dell'anticipo in caso di ulteriore intervento legislativo l'ABI spiega che le banche potranno valutare l’eventuale reiterazione dell’anticipazione anche per il periodo eccedente le 9 settimane previa richiesta documentata del lavoratore a cui sia già stata riconosciuta per un precedente periodo di sospensione dell’attività lavorativa. La domanda dovrà contenere la durata prevista dell’ulteriore periodo di sospensione a zero ore, richiesta dal datore di lavoro ai sensi dei menzionati articoli da 68 a 71 del D.L. c.d. Rilancio, ai fini di determinare l’importo aggiuntivo da anticipare e non potrà essere concessa nei confronti di chi già percepisce l’integrazione al reddito da parte dell’Istituto previdenziale.
Anticipo INPS
La proroga della Convenzione è un ulteriore strumento per velocizzare il pagamento delle integrazioni salariali per i lavoratori sospesi a causa COVID-19. Al riguardo si rammenta che l'Articolo 71 del DL 34/2020 ha stabilito per il pagamento diretto della CIGD, riferita ai periodi successivi alle prime nove settimane, l'anticipo da parte dell'INPS di una quota pari al quaranta per cento dell’intero trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, con successiva liquidazione dell'importo restante.
Il medesimo articolo 71 del DL 34/2020 ha poi confermato il pagamento diretto da parte dell’INPS delle richieste di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario che, almeno di regola, dovevano essere anticipate dal datore di lavoro. In tal caso a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 34/2020 le richieste potranno essere presentate direttamente alla sede Inps territorialmente competente. Decorso questo termine la domanda e' trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
In conseguenza della particolare situazione di emergenza, nel caso di trattamento ordinario, l’INPS ha peraltro già semplificato parte della procedura di richiesta di pagamento diretto della CIGO disponendo che le aziende potranno chiedere tale pagamento senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa e senza l’adempimento dell’obbligo di sottoscrizione, da parte dei lavoratori, del modello predisposto e di compilazione di alcuni dati specifici non indispensabili alla gestione della pratica istruttoria.