Arriva il «sostegno economico» per i familiari di studenti vittime d'infortuni mortali, tranne quelli in itinere. Finanziato con 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) garantirà un indennizzo sino a 200 mila euro esentasse e coprirà gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2018. Lo stabilisce il decreto 25 settembre 2023 del Ministero del Lavoro e dell’Istruzione in attuazione al dl n. 48/2023 (decreto lavoro). Il sostegno, che è cumulabile con altre prestazioni e non limita l'importo del risarcimento del danno, verrà erogato a domanda da presentarsi all'Inail.
La misura
L'art. 17, comma 1, del dl n. 48/2023 riconosce il nuovo sostegno economico a favore dei familiari superstiti di studenti di scuole o istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi d'istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti (occorre un evento mortale) a seguito d'infortuni verificatisi in occasione o durante le attività formative, con la sola esclusione degli infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-scuola (o istituto d'istruzione o struttura formativa o università) e viceversa.
L’indennizzo è pari a 200mila euro esentasse per infortunio mortale, non è soggetto a rivalsa, e non limita l’eventuale risarcimento del danno. Il sostegno è cumulabile con l'assegno una tantum erogato dall'Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (oggi pari a 11.612,92 euro).
A chi spetta
Il decreto stabilisce che la prestazione spetta, con parità di diritto, a:
- coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
- in mancanza di questi soggetti ai genitori, anche adottanti, nonché fratelli e sorelle della vittima;
- in mancanza anche dei genitori agli ascendenti di secondo grado della vittima
In caso di concorso di più aventi diritto, l'assegno è diviso in parti uguali. Il sostegno viene erogato, previa istanza di richiesta, entro 30 giorni dall'accertamento che il decesso è riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
La richiesta
La domanda va presentata all'Inail. Nelle more che l'istituto predisponga apposito servizio per la modalità telematica, l'istanza, redatta in base alla modulistica allegata al decreto, va inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sempre all'Inail, dagli aventi diritto, entro 90 giorni dalla data del decesso dello studente, a pena d'inammissibilità. In sede di prima applicazione, per gli infortuni verificatisi prima della data d'entrata in vigore del decreto, l'istanza andrà presentata, con le predette modalità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GU, a pena d'inammissibilità.