La revisione ha effetto dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021 con risorse pari a 1.200 mln di euro (distratte dallo sconto contributivo del cd. cuneo), più 410 mln per il 2019, 525 mln per il 2020 e 600 mln di euro per il 2021. La revisione riguarda soltanto la tariffa dipendenti (Tod) delle gestioni «Industria», Artigianato», «Terziario» e «Altre Attività», nonché quella dei premi speciali unitari di artigiani e quella del settore navigazione. Su tali tariffe non sarà però più possibile applicare lo sconto cd. del «cuneo», che per il 2019 è del 15,24%, che rimane fruibile, invece, per i premi esclusi dalla revisione: polizze scuole, Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini, e ippotrasportatori. Tra le novità, la riduzione da 739 a 595 voci tariffarie e l'inserimento di nuovi tipi di attività (produzione di nanomateriali, ad esempio, e rider).
L'entità media della riduzione
Per la determinazione dei tassi medi nazionali – calcolati per ciascun tipo di lavorazione in modo tale che il gettito corrispondente fronteggi gli oneri previsti dalla legge (indennità, rendite, assegni funerari e per l’assistenza personale continuativa, ecc.) e tutte le altre spese – sono stati presi in considerazione i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 (quelli precedenti facevano riferimento al triennio 1995-1997) e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo. Il risultato è la diminuzione del 32,72% dei tassi medi per le aziende – dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille – mentre il taglio complessivo dell’onere finanziario per l’assicurazione che grava sulle imprese sale di circa 500 milioni fino a 1,7 miliardi di euro. I nuovi tassi di premio, il cui valore è stato determinato dalla rischiosità in termini di oneri assicurativi, non superano mai quelli previsti dalla tariffa 2000, mentre in alcuni casi risultano inferiori anche di oltre il 50%. Inoltre, anche per le lavorazioni più rischiose sono stati mantenuti entro il 110 per mille, rispetto al 130 per mille della tariffa 2000.
Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. Dal calcolo della gravità degli eventi continuano invece a essere esclusi gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione, volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 81/2008, in linea con le risorse mediamente erogate nell’ultimo quinquennio.
Autoliquidazione al 16 maggio 2019
Con l'approvazione del Decreto Ministeriale che rende operative le nuove tariffe sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il prossimo appuntamento per imprese e consulenti è l’autoliquidazione, che la legge di bilancio per il 2019 ha spostato al 16 maggio. L'Inail dovrà ora comunicare alle imprese entro il 31 marzo le informazioni necessarie per il calcolo del premio. Dopodiché i datori di lavoro potranno procedere al computo del premio anticipato per l’anno in corso (rata 2019) e del conguaglio per il 2018. Le imprese interessate dalla scadenza del 16 maggio sono circa tre milioni e 200 mila, mentre gli artigiani autonomi sono circa un milione e 800 mila. Inail prevede di incassare entrate per premi per circa 4,6 miliardi.