Tariffe Inail, Stop allo sconto dell'11,5% per le imprese operanti nell'edilizia

Nicola Colapinto Lunedì, 14 Gennaio 2019
I chiarimenti in un documento dell'istituto assicuratore dopo la novella della legge di bilancio con la quale è stata ridisegnata la mappa dell’autoliquidazione Inail per il 2019. La revisione al ribasso dei premi prevista dalla norma, che comporterà un taglio generalizzato degli importi dovuti di circa il 30% determinerà anche il superamento della riduzione dell'11,5% per le imprese edili.
L'Inail ufficializza il rinvio nel 2019 dei termini per la dichiarazione delle retribuzioni e per il pagamento dei premi, stabilito dalla legge 145/2018, articolo 1, comma 1125. Lo fa con la Circolare numero 1/2019 pubblicata venerdì scorso dall'Istituto assicuratore. Lo slittamento deriva dalle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio che impongono la riduzione delle tariffe Inail (da approvarsi con specifici decreti ministeriali) a partire dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, la necessità di un certo periodo temporale per fornire ai datori di lavoro i dati utili al conteggio dei premi assicurativi, la scadenza è normalmente fissata al 31 dicembre di ogni anno. Nello specifico l'Inail informa, pertanto, che il predetto termine del 31 dicembre 2018, entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo, è stato differito al 31 marzo 2019.

Termini posticipati al 16 maggio

In secondo luogo vengono posticipati al 16 maggio 2019 tutti i termini relativi all'autoliquidazione 2018/2019 con scadenza a febbraio 2019. In particolare il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019. Il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019. Il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.  In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019. Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto è effettuato nel mese di luglio 2019.

Termini non differiti

Per le polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, invece, restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 nonché la riduzione prevista dalla legge 147/2013, pari al 15,24%. Per la riduzione del premio nel primo biennio di attività, continua ad essere disponibile il servizio online OT20. Anche per le società di somministrazione è confermato il termine di scadenza del 18 febbraio 2019 in relazione ai premi del 4° trimestre 2018; le nuove tariffe, invece, si applicano dal 1° gennaio 2019.

Settore edile

Il documento informa, inoltre, che a seguito del comma 1126 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 con il quale il legislatore ha modificato l'art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995, dal 1° gennaio 2019 le imprese edili non possono più fruire dello sconto dell'11,5% sui premi assicurativi Inail. Lo sgravio continuerà, da questa data, ad applicarsi solo con riferimento alla contribuzione dovuta all'Inps.

Lo sconto, come noto, spetta ai datori di lavoro che occupano operai a 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i propri soci lavoratori, a patto che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e casse edili e che non sussistano cause ostative al rilascio del Durc. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Resta ferma, invece, la possibilità di fruire dello sgravio sul premio di regolazione per l'anno 2018. In tale ipotesi i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla sede Inail competente, l'apposito modello «autocertificazione per sconto settore edile» (prelevabile dal sito dell'Inail).

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Documenti: Circolare Inail 1/2019

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