Visite Mediche di Controllo, La variazione dell'indirizzo di reperibilità si effettua online

Valerio Damiani Mercoledì, 23 Settembre 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Al via il nuovo servizio telematico che consente al cittadino lavoratore la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità per la visita medica di controllo domiciliare.
Più facile comunicare all'INPS il cambio di indirizzo di reperibilità per il cittadino lavoratore ai fini delle visite mediche di controllo. Gli interessati potranno infatti  segnalare il cambio di indirizzo direttamente online tramite un nuovo applicativo reso disponibile dall'INPS. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare numero 106/2020 pubblicata oggi in cui spiega, tra l'altro, che la nuova modalità di comunicazione sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center) che restano valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Destinatari

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro. Per i lavoratori privati la comunicazione va effettuata con la massima diligenza e tempestività e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (tra cui la perdita del diritto all'indennità di malattia), in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.

Per i lavoratori pubblici afferenti al c.d. polo unico la variazione del domicilio continua a dover essere segnalata all'amministrazione di appartenenza (la quale provvederà a comunicarla all'INPS) ma l'interessato può utilizzare comunque il servizio telematico per maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cui all’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18, comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Il servizio

Il nuovo servizio è disponibile sul portale web dell'INPS, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

In tutti i casi, il datore di lavoro sarà messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: a) in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita; b)al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

L'Inps ribadisce, infine, che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. In tal caso il lavoratore dovrà utilizzare il nuovo applicativo telematico con la massima tempestività  comunicando l’indirizzo esatto per il regolare svolgimento della VMC. 

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Documenti: Circolare Inps 106/2020

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