Il voucher COVID-19
Come noto il voucher Covid è utilizzabile esclusivamente dai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Lo strumento è alternativo al congedo Covid, operativo dal 5 marzo al 31 luglio, per la durata di 30 giorni (15 +15) e può essere utilizzato per pagare prestazioni di accudimento dei figli per il periodo temporale di chiusura dei servizi scolastici (dal 5 marzo al 31 luglio 2020). Introdotto dal DL 18/2020 per la durata di 15 giorni (ovvero per 600/1.000 euro di voucher), il congedo è stato allungato di altri 15 giorni (e per altri 600/1.000 euro il voucher) dal DL 74/2020. Con il raddoppio dei periodi di congedo e di voucher i beneficiari possono anche frammentare le misure: ad esempio è possibile fruire di 15 giorni di congedo e 600/1.000 euro di voucher o viceversa.
Per chi fa adesso la domanda per la prima volta, non avendo mai usufruito dei voucher, l'istanza è unica e vale 1.200/2.000 euro. Il voucher spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata Inps o lavoratori autonomi dell'Inps (artigiani, commercianti, ecc.) e non iscritti all'Inps, lavoratori dipendenti del settore pubblico (ma solo determinate categorie come i sanitari e comparto difesa e sicurezza).
Ampliati i Prestatori
La precisazione del Ministero consente ora anche ai familiari non conviventi (fratelli, sorelle, zii, nonni) la possibilità di svolgere servizi baby-sitting ed essere remunerati tramite Libretto Famiglia con il voucher Covid. Gli stessi familiari, se conviventi, invece, possono ugualmente svolgere i servizi di baby sitting, ma senza diritto ad alcuna remunerazione tramite il voucher Covid. Con riferimento ai non familiari, peraltro, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l’impiego anche di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La domanda
Le modalità di fruizione del bonus restano quelle solite. Il richiedente dovrà presentare una doppia domanda, la prima per accertare il diritto al bonus, la seconda per spenderlo tramite il cd. Libretto della Famiglia dove deve registrarsi anche il prestatore. La prima domanda va fatta tramite il sito Inps online oppure chiamando il contact center Inps al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 o rivolgendosi ai Patronati. Una volta accolta la domanda, il genitore beneficiario e il cd prestatore occasionale devono registrarsi sulla «piattaforma delle prestazioni occasionali» e procedere all'appropriazione del voucher entro 15 giorni solari dall'accoglimento della domanda, pena la perdita del voucher. Fatta l'appropriazione verrà visualizzato nel «portafoglio elettronico» l'importo di voucher ottenuto per remunerare prestazioni, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (sempre tramite la piattaforma telematica Inps o contact center). Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte sono pagate dall'Inps il giorno 15 dello stesso mese con accredito su c/c. Possono essere remunerate le prestazioni svolte dal 5 marzo al 31 luglio, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.