Lavoro

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Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.

Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.

Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.

Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza. 

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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Zedde

Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Congedo parentale piu' ampio. Almeno per il 2015. Quest'anno, infatti, i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre). E' quanto stabilisce la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 20 Febbraio e all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Congedo Parentale. L'istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene infatti esteso dall'ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d'età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

Indennità di Maternità. Non solo. I genitori di figli d'età oltre i tre e fino a sei anni (cioè per i bimbi nati tra il 2009 e il 2012), invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, avranno anche la possibilità di ricevere l'indennità di maternità, senza alcuna condizione di reddito. Si allunga cioè anche il periodo indennizzato dall'Inps il cui importo resta però fissato nella misura del 30% della retribuzione: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto.

Contestualmente inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l'indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell'indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all'indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l'introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l'intera retribuzione e l'assenza non rileva ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

La durata. Tutte queste novità, è questa è la nota dolente, si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c'è da aspettarsi un rinnovo.

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Zedde

Saranno ammessi alla fruizione del nuovo ammortizzatore sociale anche i lavoratori apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Kamsin Via libera alla nuova Aspi. Da domani i lavoratori dipendenti potranno iniziare a presentare le domande di accesso alla nuova assicurazione sociale contro la disoccupazione introdotta dal decreto legislativo 22/2015. Lo ricorda l'Inps con il messaggio 2971/2015 in attesa che sia pubblicata una Circolare che regoli compiutamente il nuovo ammortizzatore sociale nei prossimi giorni.

L'istituto precisa che per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare).

La Nuova Aspi. L’art. 1 del  decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 , una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce,  con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Destinatari. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L'inps precisa, inoltre, che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

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Zedde

La nuova prestazione opererà però in via sperimentale solo per il 2015 anche se il Governo lavora ad una sua estensione. Le Domande dovranno essere presentate entro il 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Kamsin I co.co.co. che hanno perso il lavoro prima del 27 Aprile 2015 avranno tempo sino al prossimo 4 luglio per presentare domanda per ottenere la nuova dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i parasubordinati introdotta dall'articolo 15 del Dlgs 22/2015. Per le cessazioni successive al 27 aprile, le richieste andranno invece presentate entro 68 giorni dalla data fine del rapporto di lavoro.

Lo spiega l'Inps nella circolare n. 83 con cui detta le istruzioni operative alla nuova prestazione del Jobs Act. Fino all'11 maggio la domanda è accettata su carta o per Pec (Posta elettronica certificata) con un apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Inps; da tale data si presenterà, invece, solo per via telematica. La nuova prestazione opererà in via sperimentale un solo anno: il 2015. Almeno per ora in attesa che il Governo individui i fondi per la sua proroga.

I requisiti. Per evento di disoccupazione, precisa l'Inps, deve intendersi l'evento di «cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione». La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; tre mesi almeno di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di perdita dell'occupazione; un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nell'anno 2015 (cioè 647,83 euro).

Relativamente al primo requisito, l'Inps precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000, lo status di disoccupato va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio competente o per mezzo dell'invio, tramite Pec, della dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, come già previsto ai fini Aspi, l'Inps stabilisce che anche i collaboratori potranno rilasciare direttamente alle sedi territoriali la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di DisColl.

Per quanto riguarda l'importo si ricorda che la Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensile del collaboratore. Quando tale reddito risulti superiore a 1.195, è pari al 75% di tale importo più il 25% dell'eccedenza ma l'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro. La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alta metà dei mesi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di cessazione dal lavoro e non può superare comunque i 6 mesi. 

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Zedde

La nuova disciplina troverà applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto).

Kamsin Il prossimo 1° maggio sarà la data spartiacque tra Aspi e Naspi. I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro entro il 30 Aprile continueranno a fruire del regime Aspi e Mini-Aspi regolato dalla legge 92/2012, mentre chi perderà il posto di lavoro "involontariamente" dal 1° maggio in poi sarà soggetto alla nuova assicuazione sociale per l'impiego come coniata dal decreto di Riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015).

La Naspi, infatti, sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero Aspi e mini Aspi, i quali potranno quindi operare solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015. Le due prestazioni coesisteranno dunque nel 2015 e nel 2016 in attesa che la Naspi prenda definitivamente il posto del vecchio regime. 

Le Differenze. La durata della Naspi sarà tuttavia, a differenza dell'Aspi, pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi 4 anni. In pratica il nuovo regime potrà coprire sino a 24 mesi (dal 2017 però si passa ad un massimo di 18 mesi) contro i 10, 12 o 16 mesi (a seconda dell'età del lavoratore) indennizzabili dal regime Aspi. E' facile osservare che la durata massima potrà essere centrata solo dai lavoratori con un rapporto di lavoro stabile e duraturo alle spalle, ossia che dura da almeno 4 anni, e che si trovano di fronte al primo evento di disoccupazione.

Il passaggio al nuovo regime penalizzerà, invece, quei lavoratori con carriere discontinue e gli stagionali. Se con l'Aspi questi lavoratori potevano ottenere un sostegno variabile da 10 mesi a 16 mesi per mantenere la medesima durata la Naspi chiede loro tra i 20 e i 36 mesi di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni. In caso contrario la durata dell'ammortizzatore risulterà piu' breve. Ad esempio uno stagionale che lavora 6 mesi l'anno potrà contare, a regime, su un assegno Naspi di soli 3 mesi mentre nel regime Aspi, avrebbe potuto coprire totalmente i restanti 6 mesi dell'anno e quindi ritornare sul lavoro.

Rispetto all'Aspi la Naspi non richiede inoltre piu' le due annualità di anzianità assicurativa e sostituisce l'anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione con un requisito piu' agevole pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.

Piu' favorevole alla Naspi il confronto con la Mini-Aspi, l'ammortizzatore sociale che spetta a quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi e che anch'esso andrà in soffitta dal 1° maggio. Le condizioni di accesso alla Naspi risultano, infatti, meno restrittive in quanto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l'accesso alla mini Aspi. 

Rimanendo sempre nell'ambito del diritto alla prestazione, l'art. 8 del dlgs 22/2015 rende strutturali le misure inerenti all'anticipo dell'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo (cfr. art. 2, comma 19, legge 92/2012, dm 73380/2013) era prevista in via sperimentale fino al 2015.

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Zedde

L'indennità sarà erogata in tutti i casi in cui la disoccupazione è involontaria. Ammessi alla fruizione anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

Kamsin La nuova indennità di disoccupazione, Naspi, può essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nei casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Lo ha precisato il ministero del Lavoro in risposta ad un interpello avanzato dalla Cisl. Il Dicastero precisa che il presupposto per la Naspi resta l'involontarietà della perdita del posto di lavoro senza potersi desumersi, dalla normativa, alcuna esclusione specifica qualora il licenziamento sia avvenuto per motivi diciplinari. La Naspi, in altri termini, "prescinde dalla natura del licenziamento". Pertanto, spiega il Ministero, può essere annoverata anche la fattispecie del licenziamento disciplinare tra quelle coperte dalla Naspi come del resto era avvenuto per l'Aspi con l'interpello 29/2013. Peraltro, il ministero, a sostegno di questa tesi, argomenta come il licenziamento disciplinare sia estraneo alla sfera della "volontarietà" del lavoratore e come lo stesso possa altresì essere impugnato.

Nessun ostacolo anche alla possibilità di percepire il trattamento Naspi da parte di quei lavoratori che accetteranno l'indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti (articolo 6 del Dlgs 23/2015).

La norma stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Secondo il Ministero tale conciliazione è esclusivamente mirata a far decadere l'impugnativa del licenziamento e, pertanto, l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento unilaterale dal parte del datore di lavoro. In tali ipotesi resta quindi fermo il diritto alla Naspi da parte del lavoratore.

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Zedde

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